APPROVATO DALL’ASSEMBLEA NAZIONALE DEL 13.09.2014

STATUTO ANTI

Art. 1
L’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani – ANTI – costituitasi a Roma il 13.6.1949, riconosciuta ed iscritta al Registro delle persone giuridiche al n. 283/2004 è regolata dalle norme del presente Statuto.

Art. 2
L’Associazione ha sede legale in Roma.La sede può essere trasferita su deliberazione dell’Assemblea dei soci a seguito di proposta effettuata ai sensi e con le modalità di cui all’art. 28 del presente Statuto.Il domicilio può essere variato con determinazione del Presidente Nazionale ratificata dal Consiglio Nazionale (art. 12, lett. n).

Art. 3
L’Associazione esclude ogni fine di lucro e persegue le seguenti finalità:
a) promuovere studi e ricerche nel campo del diritto tributario e finanziario, con particolare riguardo agli aspetti di razionalizzazione e perfezionamento del sistema tributario: e ciò al fine preminente di dare il proprio contributo interdisciplinare di teoria e di esperienza per l’elaborazione dei provvedimenti legislativi in materia;
b) cooperare con l’Amministrazione finanziaria e con altri Enti pubblici ed Associazioni a livello sia nazionale, sia locale per la migliore applicazione delle norme tributarie e altresì agire presso gli Uffici e le Commissioni per corrispondere alle esigenze del contribuente in un quadro di stato sociale di diritto;
c) divulgare con ogni mezzo la conoscenza della normativa fiscale, allo scopo precipuo di contribuire alla formazione della coscienza tributaria, nonché alla preparazione tecnico-professionale dei giovani, anche mediante corsi di qualificazione e istituzione di borse di studio;
d) adoperarsi perché sia garantita la legittima e qualificata tutela dei contribuenti;
e) assumere ogni altra iniziativa necessaria od opportuna per il perseguimento degli scopi associativi e per la tutela degli associati nelle forme più idonee.

Art. 4
L’Associazione è membro della «Confédération Fiscale Européenne», C.F.E. (Confédération des Groupements des Conseils Fiscaux Européens) con sede in Bruxelles.
La partecipazione dell’ANTI a qualsiasi altra organizzazione internazionale dovrà essere approvata dall’Assemblea dei soci (art. 8, co. 8, lett. e).

Art. 5
L’ammissione all’Associazione avviene esclusivamente per accettazione da parte del Presidente Nazionale, su indicazione dei Presidenti di Sezione e dopo che la proposta di almeno due Soci sia stata approvata dal Consiglio di Sezione con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio presenti.
L’invito ad aderire all’Associazione in qualità di Socio ordinario può essere rivolto ai cultori, anche magistrati e pubblici dipendenti, del diritto tributario e discipline affini, ai professionisti che dedichino prevalentemente la propria attività alla consulenza ed assistenza in materia tributaria o in materia affine e che siano abilitati secondo legge da almeno un triennio.
La proposta di ammissione può essere presentata soltanto alla Sezione nella cui circoscrizione il candidato abbia la residenza, salvo deroga ai sensi dell’art. 22, quinto comma. All’atto della proposta di ammissione potrà essere richiesto all’aspirante Socio la sottoscrizione di un documento idoneo all’assolvimento del pagamento della quota annuale secondo le modalità precisate ed adottate nel rispetto del successivo art. 15, secondo comma.
La qualità di Socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per cancellazione dall’elenco degli iscritti tenuto dalla Segreteria Nazionale disposta dal Presidente Nazionale, sentito il Presidente della Sezione di appartenenza a seguito di morosità, protrattasi per almeno due anni interi consecutivi, nel pagamento della quota associativa;
c) per esclusione a seguito di delibera assembleare di radiazione;
d) per ogni causa che comporti la perdita della capacità di agire.

Art. 6
Possono essere nominati Soci onorari studiosi di chiara fama, magistrati, alti funzionari della pubblica amministrazione. La nomina è di competenza del Presidente Nazionale, su proposta del Presidente della Sezione competente e previa approvazione da parte del Consiglio Nazionale (art. 12, lett. o).
I Soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa. Essi partecipano a tutte le attività dell’Associazione ma non hanno diritto al voto; del loro numero non si tiene conto né ai fini del computo del minimo di Soci richiesto per la costituzione della sezione, né ai fini della nomina dei Consiglieri nazionali.
La qualità di Socio onorario si perde, oltre che per morte, per le medesime cause previste alle lettera a), c) e d) dell’ultimo comma dell’articolo precedente.

Art. 7
Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci (art. 8);
b) il Presidente Nazionale (art. 9);
c) il Comitato di Presidenza (art. 10)
d) il Consiglio Nazionale (artt. 11-12-13);
e) il Segretario Generale (art. 14);
f) il Tesoriere Nazionale (art. 15);
g) il Collegio dei Probiviri (artt. 18-19);
h) il Collegio dei Revisori dei Conti (art. 20);
i) il Comitato Scientifico (art. 21)
l) le Sezioni e Delegazioni e loro organi (artt. 22-23-24).

Art. 8
L’Assemblea dei soci è formata da tutti gli iscritti in regola col pagamento delle quote ai sensi del quarto comma dell’art. 15 verificato dal suo Presidente su comunicazione scritta all’uopo predisposta dalla Tesoreria Nazionale e si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni anno, di norma entro il mese di giugno. Il Presidente deve inoltre convocare l’Assemblea quando ne facciano richiesta almeno 1/5 (un quinto) dei componenti il Consiglio ovvero 1/10 (un decimo) dei Soci ordinari tutti in regola col pagamento delle quote riscontrato dalla Tesoreria Nazionale, ovvero tre Sezioni.
La convocazione è fatta a mezzo e-mail ovvero fax o altro mezzo equipollente da inviare a ciascun Socio ordinario almeno 30 (trenta) giorni prima della riunione; di tale convocazione verrà data notizia ai Soci onorari, i quali hanno diritto di partecipare ai lavori ma non hanno diritto di voto.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale, ovvero, in ordine di precedenza:
a) dal Vice Presidente con funzioni vicarie, o dal Vice Presidente più anziano in tale carica;
b) dal Consigliere Nazionale designato dagli intervenuti.
Segretario dell’Assemblea è di diritto il Segretario Generale; in caso di sua assenza, il Segretario è nominato dal Presidente dell’Assemblea.
Per la validità della costituzione dell’Assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza, anche per delega, della maggioranza assoluta dei Soci ordinari; in seconda convocazione – da tenersi almeno un giorno dopo il termine fissato per la prima – la costituzione è valida qualunque sia il numero dei Soci ordinari intervenuti o rappresentati.
Per deliberare validamente è richiesto il voto della maggioranza dei Soci ordinari intervenuti o rappresentati; l’elezione alle cariche sociali avviene con voto a maggioranza relativa.
Ogni Socio ordinario ha diritto ad un voto. È data facoltà di farsi rappresentare, per delega scritta, da altro socio; ciascun socio non può rappresentare più di quindici Soci.
Spettano all’Assemblea:
a) le elezioni del Presidente Nazionale, del Presidente Emerito, dei Vice Presidenti, uno dei quali con funzioni vicarie; del Segretario Generale, del Tesoriere Nazionale, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Comitato Scientifico e delle eventuali cariche onorarie;
b) l’indirizzo generale dell’Associazione, le questioni che siano ad essa sottoposte dal Consiglio Nazionale o da almeno un decimo dei Soci ordinari in regola col pagamento delle quote – riscontrato dal Tesoriere Nazionale – o da tre Sezioni;
c) le deliberazioni in merito al bilancio consuntivo annuale;
d) le deliberazioni di radiazione dei Soci per indegnità, su relazione del Collegio dei Probiviri, e su proposta del Consiglio Nazionale (art. 26);
e) le deliberazioni su quant’altro non sia riservato ad altri organi previsti dal presente Statuto;
f) le deliberazioni sulle modifiche statutarie, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 28, che devono essere approvate da almeno i 2/3 dei Soci presenti o rappresentati in Assemblea.
Il Presidente dell’Assemblea procede allo scrutinio dei voti, assistito da due scrutatori da lui nominati fra i Soci ordinari presenti; proclama gli eletti alle cariche sociali.

Art. 9
Il Presidente Nazionale viene eletto dall’Assemblea dei soci, anche al di fuori degli iscritti all’Associazione. In tal caso è scelto fra i cultori di chiara fama in materia di diritto tributario o finanziario.
Egli ha la rappresentanza legale dell’Associazione e presiede l’Assemblea dei soci, il Consiglio Nazionale, il Comitato di Presidenza e i Congressi nazionali ed è coadiuvato da 3 (tre) Vice Presidenti eletti dall’Assemblea, uno dei quali con funzioni vicarie, ed è assistito dal Segretario Generale. Persegue in concreto i fini statutari, realizza le strategie dell’Associazione stabilite dal Consiglio Nazionale anche a mezzo di addetti speciali di sua nomina.
Indaga sulle eventuali cause di malfunzionamento delle Sezioni anche attraverso un Vice Presidente o commissioni da lui costituite, le cui conclusioni vengono da lui illustrate all’immediato successivo Consiglio Nazionale per gli opportuni provvedimenti (art. 12, lett. g).
In caso di sua assenza, o impedimento, per qualsiasi causa, lo sostituisce temporaneamente il Vice Presidente con funzioni vicarie ovvero il più anziano di età.
Salvo il caso del più breve periodo per nomina in corso di mandato, il Presidente Nazionale ed i Vice Presidenti durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Art. 10
Il Comitato di Presidenza è organo consultivo del Presidente Nazionale ed è composto, oltre che da quest’ultimo e dal Presidente Emerito, dai tre Vice Presidenti, dal Segretario Generale, dal Tesoriere Nazionale e dal Comitato scientifico, ove convocato, e da eventuali esperti o addetti speciali di nomina presidenziale, di cui al secondo comma dell’art. 9.
Il Comitato può essere convocato, anche ad horas, dal Presidente Nazionale, con qualsiasi mezzo idoneo al fine e può esprimersi anche in teleaudiovideoconferenza.
Le eventuali determinazioni ed i provvedimenti improrogabili adottati dovranno essere sottoposti – se di competenza – alla ratifica del Consiglio Nazionale nella sua prima successiva riunione.

Art. 11
Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale ed è composto, oltre che dal Presidente Nazionale e dal Presidente Emerito, dai Vice Presidenti nazionali, dal Segretario Generale, dal Tesoriere Nazionale e dai Presidenti delle Sezioni che ne fanno parte di diritto o dai loro delegati, dagli eventuali Consiglieri designati dal Presidente Nazionale, in numero complessivamente non superiore a 3 (tre) reintegrabili ad ogni rinnovo della Presidenza.
Il Consiglio Nazionale dura in carica tre anni ed i suoi membri eletti sono rieleggibili.
Il Presidente di Sezione che senza grave motivo non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio Nazionale senza farsi sostituire da altro Socio della sua Sezione da lui delegato decade automaticamente dalla carica e deve essere sostituito dall’Assemblea della propria Sezione.

Art. 12
Il Consiglio Nazionale:
a) cura il conseguimento dei fini statutari, stabilendo le strategie generali della Associazione;
b) delibera sulla convocazione dell’Assemblea nei casi di sua competenza;
c) delibera sul progetto di bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea, su proposta del Presidente, e approva il bilancio preventivo;
d) delibera sull’ammontare della quota annua dovuta dai soci all’Associazione e le eventuali contribuzioni straordinarie, fissando altresì la quota spettante alle Tesorerie sezionali e potrà, ove occorra, in via straordinaria, anche temporaneamente, stabilire termini, sia per la riscossione che per il riversamento delle quote associative alle Sezioni, diversi da quelli statutariamente previsti dagli articoli 15, secondo comma e 24, penultimo comma;
e) indice congressi, convegni e riunioni di studio su base nazionale;
f) delibera la sanzione disciplinare della deplorazione su relazione del Collegio dei Probiviri (art. 26);
g) provvede, espletato inutilmente ogni tentativo di rimedio, ed esaurita ogni indagine eventualmente svolta, in caso di perdurante o mancato o irregolare funzionamento di una Sezione, alla revoca delle cariche sociali ed alla nomina di un Commissario Straordinario che convochi nel più breve tempo possibile l’Assemblea dei soci della Sezione per la ricostituzione delle cariche stesse;
h) adempie a tutti gli altri compiti ad esso demandati dallo Statuto e dall’Assemblea e provvede all’amministrazione della Associazione a mezzo del Segretario Generale e del Tesoriere Nazionale;
i) delibera la partecipazione dell’Associazione a qualsiasi organizzazione internazionale;
l) designa i rappresentanti permanenti e temporanei dell’Associazione negli organi della Confédération Fiscale Européenne e delle altre organizzazioni internazionali di cui l’Associazione sia membro;
m) regolamenta le diverse forme di esercizio del diritto di voto che il Consiglio medesimo o l‘Assemblea dovessero deliberare di adottare;
n) ratifica la determinazione del Presidente sulla variazione di domicilio dell’Associazione (art. 2);
o) approva la proposta di nomina dei soci onorari (art. 6).

Art. 13
La convocazione del Consiglio è fatta normalmente con lettera raccomandata, telegramma, fax, e-mail o con altro mezzo equipollente da inviarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza; nell’avviso di convocazione relativo a delibere extrassembleari saranno indicati le modalità di partecipazione al voto e della sua espressione, nonché i tempi utili e l’ufficio designato per la raccolta.
Per la validità dell’adunanza è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri in regola col pagamento delle quote ai sensi del quarto comma dell’articolo 15, come da comunicazione del Tesoriere Nazionale o, comunque, di tanti Consiglieri che rappresentino almeno un terzo delle Sezioni. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei Consiglieri votanti.
Previa regolamentazione affidata alla stessa competenza del Consiglio Nazionale, sarà possibile esercitare il diritto di voto a mezzo posta o con qualsiasi altra modalità ai sensi dell’art. 12, lett. m), che precede. In tal caso, le maggioranze previste dal presente articolo saranno calcolate sui voti tempestivamente pervenuti all’ufficio designato.

Art. 14
La Segreteria Nazionale è retta da un Segretario Generale che, eletto dall’Assemblea dei soci ordinari, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Segretario Generale assiste il Presidente dell’Associazione: attua le deliberazioni del Consiglio Nazionale; coordina l’attività delle Sezioni; provvede all’aggiornamento anche in via telematica dell’elenco degli iscritti all’Associazione, escludendo i nominativi dei Soci cancellati per dimissioni, per morosità, o radiazione ai sensi della disposizione di cui all’art. 26; provvede alla gestione del sito dell’Associazione, anche avvalendosi di esperti esterni; custodisce gli atti, i documenti, la biblioteca e il labaro dell’Associazione.

Art. 15
Il Tesoriere Nazionale cura l’amministrazione dei fondi dell’Associazione, è nominato fra i propri membri dall’Assemblea Nazionale, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Tesoriere riscuote, nei modi e nelle forme da lui reputati opportuni, la quota associativa annuale – di cui il 50% destinato alla Tesoreria Nazionale e l’altro 50% alla Tesoreria Sezionale di appartenenza dei singoli Soci – possibilmente entro il mese di giugno di ciascun anno; riscuote, altresì, le eventuali contribuzioni straordinarie di cui all’art. 12, lett. d); cura l’esecuzione delle decisioni di spesa adottate dai competenti organi dell’Associazione e provvede al pagamento ed al rimborso delle spese di gestione sostenute dagli organismi stessi.
Predispone l’elenco dei Consiglieri Nazionali in regola col pagamento delle quote in occasione delle riunioni del Consiglio Nazionale o, comunque, quando questi sia chiamato a deliberare o ad esprimersi.
Predispone, altresì, l’elenco dei Soci in regola col pagamento delle quote in occasione delle riunioni dell’Assemblea o, comunque, quando questa debba deliberare o esprimersi e riscontra, in ogni caso, la regolarità della posizione contributiva dei Soci, ogni qualvolta essi assumano iniziative presso un organo dell’Associazione.

Art. 16
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal fondo comune a sua volta rappresentato da:
1) “fondo di dotazione” per € 100.000,00=, insuscettibile di aumento per apporto di quote annuali e ripristinabile in via prioritaria in caso di decremento per disavanzi gestionali;
2) avanzi gestionali;
3) riserve del nazionale;
4) eventuali lasciti, donazioni e contributi di proventi, nonché ogni altro sussidio fatto all’Associazione sotto qualsiasi forma.
I versamenti e le quote al fondo comune sono in ogni caso a fondo perduto; gli stessi non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte, di dimissioni o di esclusione, per qualsivoglia motivo, del Socio dall’Associazione, né può, pertanto, farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato.
Il versamento non crea quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 17
L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Il Tesoriere Nazionale predispone entro il 30 aprile di ciascun anno il progetto di bilancio consuntivo che deve ricomprendere anche i conti consuntivi predisposti dalle singole Sezioni che dovranno essere inviati, dopo l’approvazione dell’Assemblea dei soci ordinari iscritti a ciascuna Sezione, da parte dei rispettivi Tesorieri, entro il 31 marzo di ciascun anno. Il Tesoriere Nazionale predispone entro il 31 ottobre di ciascun anno il bilancio preventivo dell’anno successivo, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale.

Art. 18
Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri effettivi; vengono inoltre nominati due supplenti. Essi sono eletti dall’Assemblea tra i Soci ordinari che abbiano almeno quindici anni di iscrizione alla Associazione e che appartengano a Sezioni diverse. Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno, entro trenta giorni dalla nomina, un Presidente ed un Segretario; si riunisce su convocazione del Presidente e nel luogo da questi indicato.
I Probiviri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. La loro carica è incompatibile con qualsiasi altra a livello centrale. Qualora vengano a mancare i membri effettivi, i membri supplenti subentrano in ordine di anzianità di iscrizione alla Associazione. La convocazione, contenente l’ordine del giorno, è fatta a cura del Segretario del Collegio, a mezzo di raccomandata da inviarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza o di necessità, a mezzo telegramma o con qualsiasi altro mezzo idoneo al fine.
Per la validità delle adunanze, come pure per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Collegio.

Art. 19
Al Collegio dei Probiviri possono rivolgersi il Presidente Nazionale, tutti gli altri organi dell’Associazione e singoli Soci.
Il Collegio dei Probiviri:
a) interpreta le norme statutarie e le norme regolamentari eventualmente emanate;
b) risolve, anche quale arbitro amichevole compositore, in via definitiva ed inappellabile, qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che sorga fra i Soci o fra questi e qualsiasi organo dell’Associazione;
c) istruisce i provvedimenti disciplinari e ne riferisce, con relazione scritta, al Consiglio Nazionale per i conseguenti suoi provvedimenti e per quant’altro di sua competenza. I procedimenti disciplinari possono essere instaurati d’ufficio e cioè su iniziativa propria del Collegio, oppure su richiesta del Presidente Nazionale, del Consiglio Nazionale e dei Presidenti di Sezione per i propri iscritti. I singoli Soci ed i rimanenti organi associativi diversi da quelli testé esplicitati, potranno rivolgersi direttamente al Collegio dei Probiviri solo limitatamente alle ipotesi previste dalle lettere a) e b) che precedono, laddove, nell’ipotesi sub c), potranno attivare il Collegio unicamente attraverso gli organi dianzi indicati ovvero stimolarne l’iniziativa d’ufficio.
I procedimenti disciplinari possono essere iniziati solo previa tempestiva convocazione degli interessati mediante lettera raccomandata. Agli interessati è concessa ogni più ampia facoltà di giustificazione e di difesa: essi hanno diritto di consultare il fascicolo ed i documenti che li riguardano personalmente.
La relazione istruttoria scritta, per i procedimenti disciplinari, deve essere votata sempre a scheda segreta ed a maggioranza assoluta del Collegio e deve essere comunicata tempestivamente agli interessati.
I Probiviri sono tenuti all’osservanza del più scrupoloso segreto istruttorio: potranno essere resi pubblici soltanto i provvedimenti da essi emessi ai sensi delle precedenti lettere a) e b).

Art. 20
La gestione finanziaria e i bilanci dell’Associazione sono controllati da un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi, di cui uno, con funzioni di Presidente, iscritto nel Registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze; sono nominati anche due membri supplenti. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti vengono eletti dall’Assemblea, anche tra non Soci, purché iscritti nel Registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ovvero negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o degli Avvocati e la loro carica è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.
I revisori durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. Essi partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale.

Art. 21
Il Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente può nominare un Comitato Scientifico, formato da qualificati esperti, per lo studio, la ricerca e la soluzione di problemi relativi all’attività dell’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani ed alla partecipazione di suoi esponenti a Commissioni, o riunioni di Autorità ed Enti sia pubblici che privati.
Il Comitato Scientifico provvederà altresì alla redazione e pubblicazione dei vari numeri della rivista “Neotepa – Ultime novità”.
Il Comitato Scientifico nominerà al suo interno un Responsabile, ove non abbia provveduto l’Assemblea.
I componenti del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 22
I Soci, ordinari e onorari, sono ripartiti in Sezioni.
Le Sezioni sono costituite su deliberazione del Consiglio Nazionale e debbono essere composte da almeno 20 (venti) soci ordinari. Se, per qualsiasi motivo, il numero minimo richiesto venga successivamente meno in una Sezione, e non sia ricostituito entro un anno, la Sezione è sciolta o trasformata in Delegazione.
Il Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, può disporre, in relazione a particolari esigenze, la costituzione di più Sezioni nella stessa Regione.
Nell’ambito di ciascuna Sezione possono essere costituite Delegazioni decentrate, facenti parte ad ogni effetto – indipendentemente dal numero degli iscritti – della Sezione stessa. Per le regioni in cui non esistano Sezioni, e non ne sia possibile la costituzione per mancanza del numero minimo di Soci, il Consiglio Nazionale può deliberare l’istituzione di Delegazioni, assegnando loro come Sezione di provvisoria appartenenza quella di altra Regione.
I Soci appartengono di diritto alla Sezione nella cui circoscrizione hanno la residenza. Tuttavia il Presidente Nazionale può autorizzare, in presenza di giustificati motivi, l’iscrizione di un Socio in una Sezione diversa da quella di naturale appartenenza.

Art. 23
Gli organi delle Sezioni sono:
a) l’Assemblea dei Soci ordinari iscritti alla Sezione, che deve essere convocata almeno una volta l’anno entro la fine di marzo per l’approvazione del rendiconto consuntivo della Sezione – che dovrà essere inviato al Tesoriere Nazionale – e per l’elezione delle cariche del Presidente, del Vice Presidente e dei Consiglieri di Sezione di cui alla successiva lett. c);
b) il Presidente ed un Vice Presidente, eletti dall’Assemblea. Essi rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente di Sezione che senza grave motivo non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio Nazionale senza farsi sostituire da altro socio della sua Sezione da lui delegato decade automaticamente dalla carica e deve essere sostituito dall’Assemblea della propria Sezione;
c) il Consiglio di Sezione, composto da soci ordinari eletti dall’Assemblea in ragione di uno ogni dieci iscritti, con un minimo di 3 (tre) e un massimo di 15 (quindici) membri. I Consiglieri rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili;
d) il Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi, di cui uno iscritto nel Registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con funzioni di Presidente; vengono inoltre nominati due membri supplenti. Tutti i revisori sono eletti dall’Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio di Sezione elegge, nel proprio seno, un Segretario ed un Tesoriere, che rispondono del loro operato direttamente al Presidente di Sezione.
All’atto dell’istituzione di una Sezione, il Consiglio Nazionale delega in via temporanea ad un Socio della stessa l’adempimento delle operazioni necessarie per la convocazione dell’Assemblea e l’elezione delle cariche di cui ai commi precedenti.
Ciascuna Delegazione – che fa parte integrante della Sezione – è coordinata da un Presidente eletto alla prima riunione dai componenti della Delegazione stessa.
Per il funzionamento delle Sezioni, delle Delegazioni e loro organi si osservano le disposizioni del presente Statuto riferite al funzionamento dei corrispondenti organi nazionali in quanto applicabili.

Art. 24
Le Sezioni hanno autonomia amministrativa, con ciò intendendosi l’autonomia di spesa relativa alle disponibilità finanziarie di ciascuna Sezione; possono aprire conti correnti bancari intestati all’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani con delega ad operare al Presidente della Sezione ed al Tesoriere della Sezione con firma disgiunta; curano la predisposizione di rendiconti annuali e devono operare in conformità di quanto stabilito dallo Statuto rispettandone gli scopi e le finalità.
Il perdurante, mancato, insufficiente e/o irregolare funzionamento, costituisce fatto idoneo a giustificare il ricorso, da parte del Consiglio Nazionale, ai provvedimenti da adottare ai sensi e con le modalità di cui alla lettera g) dell’art. 12.
La Tesoreria Nazionale (art. 15) provvede alla riscossione delle quote associative di competenza delle Sezioni attraverso modalità adottate dal Tesoriere e, comunque, informate al criterio di massima automaticità. Il versamento delle quote dovrà avvenire annualmente nei termini prescritti salvo i diversi termini eventualmente stabiliti, in via straordinaria, dal Consiglio Nazionale, il quale, in ipotesi, stabilirà altresì i diversi termini entro i quali il Tesoriere Nazionale dovrà rimettere alla Tesoreria sezionale l’ammontare delle quote di competenza incassate, versandole direttamente nei rispettivi conti correnti di Sezione. In via ordinaria, il riversamento della quota parte spettante alla Sezione deve avvenire entro il mese di settembre di ogni anno.
Le Sezioni possono tuttavia richiedere direttamente ai propri Soci eventuali contributi aggiuntivi che debbono essere utilizzati per gli scopi istituzionali delle Sezioni stesse..

Art. 25
Nessuna delle cariche nazionali previste dal presente Statuto può comportare retribuzioni o rimborsi di spese di sorta.

Art. 26
I provvedimenti disciplinari sono:

– cancellazione dall’elenco dei Soci conseguente a morosità continuata;
– deplorazione;
– radiazione per indegnità.

La morosità continuata consiste nel mancato pagamento delle quote associative per almeno due interi anni consecutivi; comporta l’esclusione per cancellazione del nominativo del Socio dall’elenco degli iscritti, che avviene automaticamente, previa comunicazione diretta al Segretario Generale, effettuata dal Tesoriere Nazionale, all’esito del biennio di inadempienza del Socio. La predetta comunicazione dovrà essere inviata anche al Presidente della Sezione di appartenenza del Socio moroso almeno due mesi prima dell’aggiornamento dell’elenco degli iscritti da parte della Segreteria Nazionale ai sensi dell’art. 14, secondo comma.
La deplorazione è inflitta per comportamento riprovevole, in genere, nei riguardi dell’Associazione, degli organi associativi o di consoci.
Essa è deliberata dal Consiglio Nazionale, con la maggioranza, calcolata a norma dell’art. 13, di almeno i 2/3 dei votanti, su relazione scritta del Collegio dei Probiviri a norma del secondo comma, lettera c), dell’art. 19, e con l’osservanza di quanto disposto dal terzo e quarto comma dello stesso articolo.
La radiazione per indegnità viene inflitta al Socio che abbia compromesso gravemente la propria reputazione con la sua condotta.
Essa è deliberata dall’Assemblea dei soci, con la maggioranza prevista dall’art. 8 dello Statuto e solo per gravi motivi, su proposta del Consiglio Nazionale, previa relazione scritta del Collegio dei Probiviri a norma del secondo comma, lettera c), dell’art. 19, e con l’osservanza di quanto disposto dal terzo e quarto comma dello stesso articolo.

Art. 27
Nel caso di scioglimento dell’Associazione, alle operazioni di liquidazione provvederanno il liquidatore o i liquidatori nominati dalla Assemblea Generale, la quale può devolvere le eventuali attività residue solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o affini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
In caso di scioglimento di una Sezione, i relativi fondi residui netti saranno acquisiti dalla Tesoreria Nazionale.

Art. 28
Le modifiche al presente Statuto devono essere proposte da almeno un terzo dei Consiglieri nazionali, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 13, secondo comma, o da almeno un quinto degli iscritti in regola col pagamento della quota associativa riscontrato dalla Tesoreria Nazionale, e devono essere approvate da almeno i 2/3 dei Soci presenti o rappresentati in Assemblea.

Art. 29
Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile, e nel D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.