ICI – Aree fabbricabili – Obbligo dichiarativo di variazione – Rideterminazione del valore ad opera del Comune – Sanzione per omessa dichiarazione – Omessa pronuncia.
Nessun obbligo di dichiarazione, e dunque nessuna sanzione per la sua omissione, se la variazione della base imponibile nasce dalla nuova stima comunale delle aree fabbricabili.
La controversia riguardava un avviso ICI per il 2012 emesso sul valore di un’area edificabile. La Corte ha respinto il primo motivo, che sotto la veste della motivazione apparente censurava la stima di merito (Cass., Sez. U., n. 16159/2018). Ha accolto il secondo. La CTR aveva omesso di pronunciarsi sull’inapplicabilità della sanzione per omessa dichiarazione, irrogata nella misura del 100 per cento. La contribuente aveva eccepito che nell’anno non si era verificato alcun evento non conoscibile dal Comune, presupposto dell’obbligo secondo il regolamento comunale. Il Collegio ha ribadito il principio di Cass. n. 13662/2026. L’onere dichiarativo previsto dall’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992 e dall’art. 13, comma 12-ter, del D.L. n. 201/2011 non sussiste quando la variazione consiste nella rideterminazione della base imponibile per effetto della nuova stima del valore delle aree ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 446/1997.
La ratio si ricava dall’art. 37, comma 53, del D.L. n. 223/2006 letto alla luce dell’art. 10, comma 1, della L. n. 212/2000. La dichiarazione è superflua quando il dato è già nella conoscenza qualificata dell’ente, anche se acquisito per finalità non tributarie (Cass. n. 8280/2025). La pronuncia offre un argomento difensivo di immediata utilità nel contenzioso sulle aree fabbricabili. La contestazione del valore e quella delle sanzioni vanno tenute distinte, perché la sanzione per omessa dichiarazione presuppone un obbligo che, in questi casi, non esiste.