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Giurisprudenza tributaria di legittimitàOrdinanza

Cass. civ., Sez. V, Ord. 1 ottobre 2026, n. 26069

IMPOSTA DI REGISTRO – Imposte ipotecaria e catastale – Trasferimento immobiliare in favore di Università statale – Art. 1, comma 275, L. n. 311/2004 – Artt. 1, comma 2, e 10, comma 3, D.Lgs. n.…

1 ottobre 2026a cura di Edoardo Ferragina2 min di lettura

IMPOSTA DI REGISTRO – Imposte ipotecaria e catastale – Trasferimento immobiliare in favore di Università statale – Art. 1, comma 275, L. n. 311/2004 – Artt. 1, comma 2, e 10, comma 3, D.Lgs. n. 347/1990 – Finalità di studio, istruzione e ricerca scientifica.

L’Università statale quale ente pubblico autonomo: esclusi i benefici riservati allo Stato, spettano le agevolazioni ipocatastali legate alle finalità di studio e ricerca.

La Corte ha esaminato l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e delle imposte ipocatastali emesso nei confronti dell’Università pubblica. L’atto riguardava il trasferimento immobiliare legato alla realizzazione in un polo universitario. Il Collegio ha respinto i primi due motivi. L’art. 1, comma 275, della L. n. 311/2004 opera soltanto per i soggetti che la norma indica. Il regime dell’art. 1.5 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986 e degli artt. 1, comma 2, e 10, comma 3, del D.Lgs. n. 347/1990, previsto per i trasferimenti in favore dello Stato, non si estende alle Università. Dopo la L. n. 168/1989 queste sono enti pubblici autonomi e non più organi dello Stato (Cass. n. 9495/2010 e n. 16068/2013). La Corte ha invece accolto il sesto e il settimo motivo. Le agevolazioni ipocatastali spettano quando ricorrono le finalità di assistenza, studio, ricerca scientifica, educazione e istruzione richiamate dagli artt. 1, comma 2, e 10, comma 3, del D.Lgs. n. 347/1990 in relazione all’art. 3 del D.Lgs. n. 346/1990. Lo scopo istituzionale dell’ateneo era pacifico. Il giudice del rinvio dovrà rideterminare il quantum delle imposte.

La pronuncia distingue due percorsi. Il criterio soggettivo, riservato allo Stato, resta precluso agli atenei in forza del canone di stretta interpretazione delle norme agevolative affermato da Cass., Sez. U., n. 11373/2015. Il criterio oggettivo-finalistico resta invece accessibile, perché guarda alla destinazione del bene e non alla natura del soggetto. Di rilievo pratico è anche il richiamo a Cass. n. 8009/2013: l’agevolazione discende dalla legge e non richiede un’istanza espressa, salvo che la norma la imponga.

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