CONTRIBUTI CONSORTILI – Avviso di pagamento – Successiva cartella per i medesimi contributi – Cessazione della materia del contendere – Procura alle liti notificata a mezzo PEC – Attestazione di conformità.
La cartella emessa per gli stessi contributi assorbe il giudizio sull’avviso di pagamento: il ricorso diventa inammissibile per carenza sopravvenuta di interesse, senza raddoppio del contributo unificato.
Il Consorzio di Bonifica 6 Enna, quale mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, aveva impugnato la sentenza che annullava un avviso di pagamento del contributo per opere irrigue 2015-2017. In via preliminare la Corte ha respinto l’eccezione relativa alla procura notificata a mezzo PEC. Il difensore aveva attestato l’estrazione della copia informatica secondo l’art. 18, comma 5, del D.M. n. 44/2011, come modificato dal D.M. n. 48/2013 (Cass. n. 6318/2023). In ogni caso, in assenza di disconoscimento, l’omessa attestazione integra una mera irregolarità. La Corte richiama Cass., Sez. U., n. 8312/2019 e la sentenza CEDU Patricolo e altri c. Italia del 23 maggio 2024. Nel merito è risultato che il Consorzio aveva iscritto a ruolo i medesimi contributi e che la cartella era stata estinta per compensazione volontaria. L’interesse alla lite si trasferisce allora sul giudizio relativo alla cartella (Cass. n. 11481/2022, n. 1213/2023 e n. 11303/2025). Ne segue la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
La declaratoria di inammissibilità sopravvenuta ha due conseguenze. Le spese si regolano secondo la soccombenza virtuale e non scatta il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, che presuppone la conferma integrale della decisione o un’inammissibilità originaria (Cass., Sez. U., n. 19976/2024). La questione della legittimazione del Consorzio, soppresso dalla L.R. Sicilia n. 5/2014, è rimasta assorbita.