IMPOSTA DI REGISTRO – Avviso di rettifica e liquidazione – Metodo sintetico-comparativo – Art. 52, comma 2-bis, D.P.R. n. 131/1986 – Omessa indicazione degli atti di comparazione – Produzione documentale nel giudizio di rinvio – Decisione nel merito.
È nullo l’avviso di rettifica che rinvia ad accertamenti su terzi non identificati, e la lacuna non si colma producendo gli atti comparativi nel giudizio di rinvio.
L’Agenzia aveva elevato da 72.000 a 206.600 euro il valore di un terreno compravenduto in Itri. Il giudice del rinvio, dopo una prima cassazione, lo aveva ridotto a 150.000 euro. La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi e ha accolto il terzo. L’avviso si limitava a indicare gli estremi di due precedenti avvisi di rettifica emessi nei confronti di terzi ignoti. Mancava ogni informazione su ubicazione, classamento, destinazione ed edificabilità dei terreni, e quegli atti non erano liberamente consultabili. L’art. 52, comma 2-bis, del D.P.R. n. 131/1986 impone, a pena di nullità, di allegare l’atto richiamato o di riprodurne il contenuto essenziale. Basta anche un solo atto comparativo (Cass. n. 37851/2021, n. 4863/2024 e n. 17189/2026), purché ne sia riprodotto il contenuto essenziale con l’indicazione del valore dichiarato o accertato (Cass. n. 381/2022 e n. 867/2025).
Due ulteriori passaggi meritano attenzione. La produzione degli atti di comparazione nel giudizio di rinvio è preclusa, perché in quella sede l’istruzione è chiusa salvo le eccezioni tassative previste per il rinvio (Cass. n. 28976/2023 e n. 33280/2025). Inoltre l’Amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione dell’atto, che delimita i confini della lite (Cass. n. 13742/2026). Trattandosi di vizio formale, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384 c.p.c., annullando l’avviso senza ulteriore esame della pretesa e ponendo a carico dell’Agenzia le spese di tutti i gradi.