IVA – IRAP – Appalto di servizi con cooperative – Somministrazione irregolare di manodopera – Art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 – Certificazione del contratto – Buona fede del committente – Principio di diritto.
Se l’Ufficio contesta la genuinità dell’appalto, il giudice deve verificare gli indici dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e non può arrestarsi alla buona fede del committente o alla certificazione del contratto.
L’Agenzia aveva negato ad una committente la detrazione dell’IVA e la deduzione IRAP dei costi fatturati da una cooperativa di facchinaggio e assemblaggio, ritenendo che il contratto dissimulasse una somministrazione di manodopera. I giudici di merito avevano annullato l’atto per difetto di prova della consapevolezza della società rispetto alle frodi delle cooperative, valorizzando anche la certificazione ENBLI. La Corte ha respinto il motivo sulla motivazione apparente e ha accolto quello di violazione di legge. Il giudice di appello aveva applicato un paradigma giuridico inadeguato. Il principio di diritto impone di accertare in concreto l’organizzazione dei mezzi da parte dell’appaltatore, l’esercizio effettivo del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori e l’assunzione del rischio d’impresa. La regolarità formale del contratto, la regolarità contributiva e la certificazione non bastano. Neppure l’assenza di prova della consapevolezza del committente può avere rilievo assorbente.
La pronuncia separa due piani spesso sovrapposti nella prassi: la partecipazione consapevole a una frode altrui e la non genuinità oggettiva dello schema negoziale. Sul secondo piano DURC, tracciabilità dei pagamenti e certificazione sono elementi di valutazione, non cause di preclusione dell’accertamento. Per i committenti la difesa deve quindi spostarsi sulla prova dell’autonomia organizzativa e del rischio d’impresa in capo all’appaltatore.