IVA – Operazioni oggettivamente inesistenti – Società cartiera – Riparto dell’onere della prova – Art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. n. 546/1992 – Sanzioni – Questione nuova – Art. 380-bis c.p.c. – Condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Nelle operazioni oggettivamente inesistenti la buona fede del cessionario è irrilevante, e l’art. 7, comma 5-bis, non ha reso più gravoso l’onere probatorio dell’Ufficio né escluso le presunzioni.
La controversia riguardava la detrazione dell’IVA su una fattura relativa a relazioni annuali in materia di ADR, emessa da una società qualificata come cartiera. I giudici di merito avevano valorizzato l’assenza di struttura, personale e mezzi del fornitore, la mancanza di un contratto con data certa, il contenuto delle e-mail, riferite ai soli pagamenti, e l’impossibilità di risalire ad autore e origine dei file prodotti. La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi sul riparto probatorio, perché miravano a una nuova lettura delle prove. Ha ribadito che l’Ufficio può provare l’inesistenza anche con presunzioni gravi, precise e concordanti. Il contribuente deve dare la prova contraria, che non si esaurisce nella fattura, nella regolarità contabile o nei mezzi di pagamento. Ha poi ritenuto infondato il motivo sull’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992. La norma, introdotta dalla L. n. 130/2022, non ha introdotto un onere diverso o più gravoso e non impedisce la prova presuntiva.
Il ricorso è stato rigettato in conformità alla proposta di definizione anticipata. Ne è seguita la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. al pagamento di 2.400 euro alla controparte e di 1.200 euro alla Cassa delle ammende (Cass., Sez. U., n. 28540/2023 e n. 27195/2023).