ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Raddoppio dei termini – Regime transitorio ex art. 1, comma 132, L. n. 208/2015 – Notizia di reato anteriore – Continuità storico-fattuale – Accertamento integrativo ex art. 43, comma 3, D.P.R. n. 600/1973 – Accertamento parziale ex art. 41-bis.
Ai fini del raddoppio dei termini conta la riconducibilità della ripresa alla vicenda già oggetto della notizia di reato, non la data dei p.v.c., ma la natura parziale del primo avviso deve trovare riscontro negli atti.
L’avviso, notificato il 23 dicembre 2016, accertava per il 2007 redditi diversi per oltre 4,6 milioni di euro, qualificati come proventi illeciti del contribuente quale amministratore di fatto di due società. Integrava un precedente avviso notificato nel luglio 2016. La CTR aveva ritenuto applicabile la disciplina previgente sul raddoppio, pur dando atto che il regime transitorio richiede la denuncia entro i termini ordinari. La Corte ha accolto il primo motivo. Se una notizia di reato è stata trasmessa prima della scadenza del termine ordinario e gli elementi fiscali emergono nel procedimento penale così avviato, non serve una nuova denuncia per ogni sviluppo investigativo. Il criterio decisivo è la continuità storico-fattuale tra la notizia di reato e la ripresa (Cass. n. 31649/2024 e n. 22902/2025). Il giudice del rinvio dovrà verificarla alla luce del procedimento penale del 2009, delle informative del 2009 e 2010 e del nulla osta del 2015.
Accolti anche il secondo e il terzo motivo. L’accertamento integrativo richiede la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, specificamente indicati (Cass. n. 26191/2018). Il limite non opera se il primo avviso è un accertamento parziale ex art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973 (Cass. n. 23685/2018 e n. 22236/2019). La CTR però non aveva indicato da quale atto risultasse tale natura, né quali fossero gli uffici diversi. Il richiamo alla natura parziale non integra una domanda nuova vietata dall’art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992, ma deve avere un supporto documentale. La pronuncia accoglie una nozione elastica di continuità investigativa, favorevole all’Amministrazione. Per la difesa il terreno di contestazione diventa la prova della discontinuità tra il fatto storico denunciato e quello posto a base della ripresa.