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Giurisprudenza tributaria di legittimitàOrdinanza

Cass. civ., Sez. V, Ord. 30 giugno 2026, n. 22381

PROCESSO TRIBUTARIO – Ricorso per cassazione – Travisamento della prova – Supposta inesistenza della notifica della cartella – Riqualificazione del motivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. –…

30 giugno 2026a cura di Edoardo Ferragina2 min di lettura

PROCESSO TRIBUTARIO – Ricorso per cassazione – Travisamento della prova – Supposta inesistenza della notifica della cartella – Riqualificazione del motivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. – Doppia conforme – Esclusione – Eccezioni assorbite in primo grado – Riproposizione in appello.

Il travisamento della prova sul fatto probatorio controverso resta censurabile anche in presenza di doppia conforme, perché manca un’effettiva cognizione in fatto.

Il giudizio riguardava l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 nei confronti di Ecorad S.r.l., limitatamente a tre cartelle. La CTR aveva ritenuto non notificata una di esse, benché in atti vi fosse la prova della notifica. La Corte ha respinto il profilo sulla motivazione apparente (Cass. n. 7090/2022 e n. 24294/2025). Ha invece riqualificato la censura come travisamento della prova ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., secondo Cass., Sez. U., n. 5792/2024. L’errore cadeva su un punto controverso tra le parti. Non era quindi un errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., ma un errore di giudizio su un non-fatto. La Corte valorizza il par. 10.15 delle Sezioni Unite: la preclusione della doppia conforme, oggi all’art. 360, quarto comma, c.p.c., presuppone un’effettiva cognizione in fatto. Se entrambe le decisioni poggiano sullo stesso presupposto erroneo, la conformità è solo apparente. Peraltro la notifica a mezzo raccomandata ex art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973 non richiede la relata (in senso conforme Cass. n. 16618/2026 e n. 16752/2026).

Il secondo motivo dell’ADER, sugli interessi, è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza (Cass., Sez. U., n. 8950/2022). È stato invece accolto il ricorso incidentale della contribuente per omessa pronuncia sulla prescrizione. La parte vittoriosa in primo grado non deve proporre appello incidentale sulle eccezioni assorbite, essendo sufficiente riproporle (Cass. n. 28295/2024). La pronuncia porta in primo piano un passaggio delle Sezioni Unite poco valorizzato nella prassi e apre la via del n. 5 anche quando i due gradi di merito sono conformi.

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