Tra i comitati tecnici della CFE si annovera il Professional Affairs Committee (PAC), il quale contribuisce alla discussione politica su temi rilevanti per i professionisti in ambito fiscale mediante la presentazione di Opinion Statements alla Commissione Europea e all’OCSE, nonché attraverso la partecipazione attiva alle riunioni e alle attività della Commissione Europea, Parlamento europeo e OCSE. Oltre a partecipare alle discussioni in corso con la Commissione UE in diverse policy areas, il Professional Affairs Committee risponde regolarmente a vari questionari dell’UE e dell’OCSE e redige aggiornamenti tecnici di rilevanza per i consulenti fiscali che hanno lo scopo di informare i membri dei recenti sviluppi.
Il lavoro del Professional Affairs Committee riguarda temi significativi, quali:
etica e codici professionali;
antiriciclaggio;
segnalazione di schemi di elusione fiscale;
cooperazione con le Autorità fiscali;
digitalizzazione dei servizi fiscali;
diritti dei contribuenti;
certezza fiscale.
Il Tax Technology Committee (TTC) è stato istituito come risposta alle problematiche derivanti dalla tassazione dell’economia digitale. Il TTC adotta un approccio diversificato in merito al rapporto esistente tra fiscalità e tecnologia e le sue tematiche abbracciano trasversalmente anche il lavoro degli altri comitati.
Di seguito le pubblicazioni del Professional Affairs Committee nel primo semestre 2026:
Opinion Statement PAC 1/2026 - EU Consultation on the Recast of the EU Legislation on Administrative Cooperation in the Field of Taxation (DAC)[^7]. Con l’opinion statement in questione la CFE Tax Advisers Europe accoglie con favore l’iniziativa della Commissione europea di riformare le direttive DAC1-DAC9 in un unico strumento legislativo, giudicando l’attuale frammentazione normativa fonte di incertezza giuridica e di maggiori costi di compliance, in particolare con riguardo a DAC6, DAC7 e all’interazione tra DAC4 e DAC9. La CFE sostiene pienamente la fusione degli schemi di reporting DAC4 (Country-by-Country Reporting) e DAC9 (Pillar Two), con l’obbiettivo di individuare e assoggettare ad obbligo di reporting un soggetto centralizzato a livello di gruppo o giurisdizione. Quanto alla DAC6, il documento propone l’estensione del termine di comunicazione da 30 a 90 giorni e una revisione periodica quinquennale degli hallmark.
Opinion Statement PAC 2/2026 - AMLA Consultation on the draft RTS on Pecuniary Sanctions, Administrative Measures & Periodic Penalty Payments[^8]. La CFE ha risposto alla consultazione dell’AMLA sulle bozze di norme tecniche in materia di Direttiva antiriciclaggio. Condivide l’obiettivo di un regime sanzionatorio UE armonizzato, efficace, proporzionato e dissuasivo.
Punti principali oggetto di discussione sono stati:
distinzione chiara della gravità delle violazioni (carenze amministrative minori, inadempimento colposo, violazioni gravi o intenzionali);
le sanzioni pecuniarie parametrate alla dimensione, al fatturato, alla struttura organizzativa e alla collaborazione con gli organi di controllo;
condizioni e garanzie procedurali definite.
Opinion Statement PAC 3/2026 - AMLA Consultation on the draft RTS on Customer Due Diligence[^9]. La CFE ha risposto alla consultazione dell’AMLA sulle bozze di norme tecniche in materia di adeguata verifica della clientela, chiedendo che l’approccio basato sul rischio resti centrale e che si evitino requisiti eccessivamente prescrittivi.
Punti principali oggetto di discussione sono stati:
l’ampiezza della verifica della clientela: se troppo granulare in termini di documentazione e monitoraggio rischia di generare oneri sproporzionati senza reale beneficio antiriciclaggio;
l’uniformità a modelli di vigilanza pensati per le banche (monitoraggio continuo delle transazioni, verifiche a più livelli): rischiano di essere troppo distanti dall’operatività degli studi tributari;
il fatto che le strutture proprietarie complesse non dovrebbero essere considerate automaticamente ad alto rischio;
l’identificazione elettronica non dovrebbe diventare un obbligo di fatto: per rapporti di consulenza di lungo periodo la verifica documentale tradizionale, unita al giudizio professionale, deve restare pienamente valida.
Opinion Statement PAC 4/2026 - AMLA Consultation on the draft RTS on Criteria for Identifying Business Relationships, Occasional and Linked Transactions and Lower Thresholds[^10]. Presentata insieme alla precedente, questa opinion statement affronta i criteri per identificare i rapporti continuativi, le operazioni occasionali e le operazioni “collegate” tra loro.
Punti principali oggetto di discussione sono state:
i test di collegamento tra operazioni: se troppo ampi rischiano di imporre obblighi sproporzionati su normali incarichi di consulenza articolati in più fasi: la valutazione dovrebbe concentrarsi su indicatori genuini di un intento di aggirare le soglie, sulla base di informazioni ragionevolmente disponibili al consulente
Opinion Statement PAC 5/2026 - AMLA Consultation on the Draft RTS on Group-Wide Minimum Requirements and Additional Measures for Subsidiaries and Branches in Third Countries (Articles 16(4) e 17(3) AMLR)[^11].
Il filo conduttore di questa opinion statement è che i modelli regolatori pensati per i gruppi finanziari integrati non possono essere applicati automaticamente alle strutture della consulenza professionale, che operano tipicamente tramite partnership, associazioni professionali, studi multidisciplinari e reti internazionali di studi giuridicamente indipendenti, non attraverso gruppi societari a controllo centralizzato.
- Opinion Statement PAC 6/2026 - AMLA Consultation on Draft Guidelines on Business-Wide Risk Assessment under Article 10(4) AMLR[^12].
La Business-Wide Risk Assessment è lo strumento con cui i soggetti obbligati identificano, valutano e gestiscono il rischio di riciclaggio nella propria attività, e condiziona l’ampiezza di tutti gli altri obblighi di verifica e monitoraggio. Anche qui il messaggio di fondo è lo stesso: le metodologie sviluppate per gli istituti finanziari non vanno applicate automaticamente agli studi di consulenza.