ANTI · dal 1949
IT / EN
AANTIdal 1949
CFE Tax Advisers EuropeAttività

Attività del CFE’s Fiscal Committee

luglio 2026a cura di Piergiorgio Valente4 min di lettura

Il CFE’s Fiscal Committee (FC) è composto da due sottocommissioni:

  • la sottocommissione per le Imposte Dirette;

  • la sottocommissione per le Imposte Indirette.

Tali sottocommissioni si occupano di monitorare e fornire risposte agli sviluppi della politica fiscale e della normativa fiscale sia a livello europeo che internazionale. Il Fiscal Committee mira a fornire ai membri una visione complessiva delle politiche fiscali vigenti, con analisi dettagliate e aggiornamenti sul lavoro dell’UE, dell’OCSE e dell’ONU.

Numerose sono le tematiche di cui si è occupato il Fiscal committee nel primo semestre 2026. Si segnalano:

  • Opinion Statement FC 1/2026 – European Commission Call for Evidence on the Omnibus on Taxation[^4]. L’iniziativa “Omnibus” della Commissione europea mira a ridurre la complessità normativa e gli oneri di compliance del diritto tributario UE, intervenendo in particolare sulla Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD) - la direttiva anti-elusione che disciplina, tra l’altro, la deducibilità degli interessi passivi e le regole sulle società controllate estere (CFC) - e sulle principali direttive fiscali societarie. Con l’opinion statement in questione, la CFE accoglie con favore l’iniziativa, precisando però che la semplificazione debba essere sostanziale e non un mero riordino formale. Sul fronte ATAD, la CFE propone il riporto illimitato degli interessi non deducibili, un’eccezione obbligatoria per le infrastrutture, l’innalzamento della soglia de minimis della Interest Limitation Rule (oggi 3 milioni di euro) e un carve-out de jure per le PMI dalle norme più complesse, oltre a un migliore coordinamento tra le regole CFC e il Pillar Two per evitare doppie imposizioni dove opera la QDMTT. Quanto alle direttive societarie (Parent-Subsidiary, Interest and Royalties e Merger Directive), il documento chiede l’allineamento delle soglie di partecipazione, la digitalizzazione dei meccanismi di rimborso ed esenzione da ritenuta e la codificazione degli standard su beneficiario effettivo elaborati dalla giurisprudenza successiva ai casi danesi. La CFE propone infine il rafforzamento della Direttiva sulla risoluzione delle controversie quale regime lex specialis rispetto al MAP convenzionale, e sottolinea come la proporzionalità debba costituire un principio orizzontale dell’Omnibus: le PMI e le strutture a basso rischio non dovrebbero sostenere lo stesso onere di compliance tecnica dei grandi gruppi multinazionali.

  • Opinion Statement FC 2/2026 – Distinguishing between Supply of Goods and Supply of Services in EU VAT Law[^5]. La distinzione tra cessione di beni e prestazione di servizi determina il regime IVA applicabile a un’operazione - luogo di tassazione, aliquota, obblighi documentali - mentre la Direttiva IVA la definisce solo in modo residuale. Nell’opinion statement in questione, la CFE analizza questa area, tra le più litigiose del diritto IVA dell’Unione, ripercorrendo la giurisprudenza rilevante della Corte di Giustizia (Card Protection Plan, Levob, Aktiebolaget NN, Faaborg-Gelting Linien, Don Bosco, Van Dijk’s Boekhuis, Deco Proteste e la recente Högkullen, C-808/23, sui servizi infragruppo), ed evidenziando le incertezze pratiche relative a forniture con installazione, ristorazione contrapposta al self-service, tolling - trattato diversamente in Germania e Francia -, pacchetti formativi con materiali cartacei e cessioni accessorie a prestazioni esenti, come nel caso dell’odontoiatria. La CFE propone una riforma su tre livelli: nel breve termine, linee guida interpretative della Commissione e del VAT Committee corredate da una tassonomia dei modelli di fornitura; nel medio termine, notice amministrative vincolanti che codifichino i criteri elaborati dalla Corte - elemento dominante, prospettiva del consumatore medio, realtà economica; nel lungo termine, una modifica della Direttiva IVA, arrivando a interrogarsi sulla stessa utilità della distinzione tra beni e servizi per le cessioni intra-unionali.

  • Opinion Statement FC 3/2026 – Definition of ‘Installed or Assembled Goods’ in Article 36 of Council Directive 2006/112/EC[^6]. Quando una cessione di beni comprende anche la loro installazione o il montaggio, l’articolo 36 della Direttiva IVA sposta il luogo di tassazione presso il destinatario - ma senza definire quando un bene debba considerarsi effettivamente “installato” o “montato”. L’opinion statement segnala questa lacuna, destinata a un rilievo crescente con l’estensione del reverse charge dal 1° luglio 2028, e rileva prassi nazionali divergenti (Regno Unito e Irlanda del Nord: interpretazione letterale, per cui qualsiasi intervento rileva; Germania e Austria: rilevanza dell’elemento funzionale, ossia se il bene fosse già pienamente operativo prima dello smontaggio per il trasporto; Spagna: necessità dell’immobilizzazione del bene) e una giurisprudenza della Corte di Giustizia non del tutto coerente (Fonderie 2A, in apparente tensione con la linea Levob/Aktiebolaget NN). Il documento propone l’introduzione, nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, di una regola de minimis che escluda dall’ambito dell’articolo 36 le installazioni il cui costo netto non superi una soglia percentuale del costo complessivo del bene installato, illustrando due opzioni - una soglia bassa al 10% o una soglia alta al 50%, sul modello già in uso in Belgio e Germania - e raccomandando l’esclusione dei servizi di mera supervisione e degli elementi immateriali, come il software, dall’ambito applicativo della norma.