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CFE Tax Advisers EuropeECJ Task Force

Attività del CFE ECJ Task Force

luglio 2026a cura di Piergiorgio Valente2 min di lettura

La CFE ECJ Task Force, composta da accademici e professionisti del settore fiscale di comprovata esperienza, si riunisce generalmente quattro volte l’anno al fine di confrontarsi ed elaborare Opinion Statement in merito alle decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Gli Opinion Statement vengono presentati direttamente alle istituzioni europee, portati a conoscenza di professionisti e accademici nel settore fiscale in tutta Europa e pubblicati nella rivista “European Taxation” della IBFD.

Nel primo semestre del 2026, la CFE ECJ Task Force ha pubblicato i seguenti Opinion Statements:

  • Opinion Statement ECJ-TF 1/2026 on Discriminatory Gift Taxation Between Transfer to Domestic & Foreign Foundations in the Decision of the CJEU in Case C-142/24, Familienstiftung v Finanzamt Köln-West*[^13]. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sulla compatibilità con la libera circolazione dei capitali della normativa tedesca che assoggetta i trasferimenti a fondazioni di famiglia estere - nel caso di specie, con sede in Liechtenstein - alla classe fiscale più onerosa, mentre le fondazioni tedesche beneficiano di classi agevolate in base al grado di parentela, a fronte però dell’assoggettamento di queste ultime a un’imposta di successione sostitutiva ricorrente ogni trent’anni, cui le fondazioni estere non sono soggette. Nell’opinion statement in questione, la CFE analizza la sentenza (caso Familienstiftung, C-142/24), osservando che la Corte ha ritenuto la disparità di trattamento giustificata da esigenze di coerenza fiscale, riconoscendo un nesso diretto tra il vantaggio e l’onere compensativo, pur in presenza di un significativo intervallo temporale e di incertezza sull’effettiva imposizione futura. La CFE evidenzia come la pronuncia segni un ammorbidimento del tradizionale requisito del “nesso diretto” elaborato a partire dalla giurisprudenza Bachmann, e osserva che la compatibilità definitiva della norma tedesca resta subordinata, secondo la Corte, a un giudizio di proporzionalità in senso stretto rimesso al giudice del rinvio, chiamato a verificare che la disciplina non comporti sistematicamente un onere fiscale significativamente più gravoso per le fondazioni estere.