RISCOSSIONE – Responsabilità solidale del cessionario d’azienda ex art. 14 D.Lgs. n. 472/1997 – Notificazione della cartella ad uno solo dei coobbligati – Sufficienza – Effetti conservativi.
La legittimità della notificazione dell’intimazione di pagamento al cessionario coobbligato solidale ai sensi dell’art. 25 D.P.R. n. 602/1973, non essendo richiesta la notifica della cartella a tutti i condebitori entro il termine di decadenza, stante l’effetto conservativo prodotto dalla tempestiva notifica ad uno solo di essi.
La Corte ha rigettato il ricorso della società cessionaria di un ramo d’azienda, chiamata a rispondere in solido ex art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997 dei debiti tributari della cedente. Valorizzando il tenore letterale dell’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 che, mediante l’uso della disgiuntiva, consente all’agente della riscossione di notificare la cartella al debitore iscritto a ruolo “o” al coobbligato nei cui confronti procede e la coerenza sistematica con l’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997, la Corte ha affermato che non è necessaria la notifica della cartella a tutti i coobbligati entro il termine di decadenza, producendo la tempestiva notificazione ad uno solo di essi un effetto conservativo che incide direttamente sul rapporto obbligatorio e non sulla sfera del singolo condebitore.
La Corte ha altresì escluso rilievo alle modifiche introdotte dalla riforma fiscale del 2023, non applicabili ratione temporis alla fattispecie. La pronuncia richiama Cass., Sez. U., n. 13143/2022 e n. 18184/2013.