ESECUZIONE FORZATA – Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. – Competenza territoriale inderogabile del forum executionis – Cartelle di pagamento – Inefficacia del foro pattizio.
Il radicamento inderogabile della competenza territoriale nelle opposizioni all’esecuzione ex artt. 27 e 28 c.p.c. presso il giudice del luogo dell’esecuzione, individuato, ove l’opposizione abbia ad oggetto cartelle di pagamento, nel luogo della loro notifica, con conseguente inefficacia di ogni clausola di deroga convenzionale, anche in presenza di parte pubblica.
Decidendo su regolamento di competenza sollevato d’ufficio dal Tribunale di Napoli nell’ambito di un’opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., la Corte, pur dichiarando poi inammissibile il ricorso per la mancata trasmissione della documentazione attestante il luogo di notifica delle cartelle, ha affermato che la competenza territoriale nelle opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi è radicata inderogabilmente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 27 e 28 c.p.c., presso il giudice del luogo dell’esecuzione (forum executionis), da individuarsi, ove l’opposizione abbia ad oggetto cartelle di pagamento equiparabili al precetto, nel luogo della loro notifica.
Tale criterio ha natura funzionale ed è sottratto alla disponibilità delle parti, rispondendo a esigenze di ordine pubblico processuale e di concentrazione delle attività esecutive, con conseguente inefficacia di qualsiasi clausola contrattuale di deroga al foro territoriale (foro pattizio), anche nei casi in cui sia parte in giudizio una Pubblica Amministrazione. La pronuncia richiama Cass. n. 14922/2026, n. 32064/2023, n. 8069/2018 e n. 6557/1994.
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