SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE – Utilizzo di credito IVA esistente e spettante in assenza di dichiarazione – Omessa presentazione della dichiarazione – Divieto di cumulo sanzionatorio – Ne bis in idem.
L’illegittimità dell’irrogazione della sanzione ex art. 13 D.Lgs. n. 471/1997 per l’utilizzo di un credito IVA effettivamente esistente e spettante, in aggiunta a quella già applicata ex art. 5 per l’omessa presentazione della dichiarazione relativa all’annualità di maturazione, in ossequio al principio del ne bis in idem.
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso della società e, decidendo nel merito, ha annullato la pretesa sanzionatoria. Ha rilevato, in primo luogo, l’inapplicabilità ratione temporis dell’art. 13, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997, introdotto dal D.Lgs. n. 158/2015 e non retroattivo, in quanto fattispecie sanzionatoria nuova non coperta dal favor rei, e, in ogni caso, che la fruizione di un credito IVA esistente e spettante nonostante l’omessa dichiarazione dell’annualità di maturazione non integra un “utilizzo in violazione delle modalità previste dalla legge”, bensì la violazione dell’obbligo formale di rappresentazione dichiarativa, già autonomamente sanzionata ex art. 5 del medesimo decreto.
Richiamando la giurisprudenza unionale (CGUE, Ecotrade; Senatex; Barlis 06) e Cass., Sez. U., n. 17757/2016 sulla prevalenza dei requisiti sostanziali su quelli formali ai fini della detrazione, la Corte ha escluso la duplicazione del trattamento sanzionatorio per il medesimo fatto, in violazione del principio del ne bis in idem che l’ordinamento tributario recepisce anche sul piano sanzionatorio.