DIRITTO PROCESSUALE TRIBUTARIO – Ricorso per cassazione – Notificazione all’Agenzia delle entrate-Riscossione – Ultrattività del mandato dell’originario agente – Esclusione – Rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
L’invalidità, sanabile quale mera nullità, della notifica del ricorso per cassazione eseguita al difensore del precedente agente della riscossione anziché all’Agenzia delle entrate-Riscossione, successore ex lege, e la conseguente rinnovazione della notificazione.
Con ordinanza interlocutoria la Corte ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso, rilevando che il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato in favore dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, di natura non esclusiva e su base convenzionale ai sensi dell’art. 43 del R.D. n. 1611/1933, non comporta automaticamente la legittimazione a ricevere le notifiche per conto dell’Ente. Richiamando le Sezioni Unite n. 15911/2021 la Corte ha ribadito che la notifica eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione (Equitalia) è invalida, non operando l’ultrattività del mandato originario in ragione del subentro automatico del successore disposto dal D.L. n. 193/2016; tale invalidità integra, tuttavia, una nullità sanabile, vuoi per spontanea costituzione dell’Agenzia, vuoi per rinnovazione della notificazione.
In difetto di costituzione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, la Corte ha assegnato al ricorrente il termine di sessanta giorni per rinnovare la notifica del ricorso presso la sede o l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ente, ai sensi dell’art. 291 c.p.c.