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Giurisprudenza tributaria di legittimitàOrdinanza

Cass. civ., Sez. V, Ord. 23 luglio 2026, n. 23901

IMPOSTA DI REGISTRO – Cessione di credito collegata ad anticipazione su fatture – Principio di alternatività IVA/registro ex art. 40 D.P.R. n. 131/1986 – Unicità dell’operazione economica – Imposta…

23 luglio 2026a cura di Edoardo Ferragina1 min di lettura

IMPOSTA DI REGISTRO – Cessione di credito collegata ad anticipazione su fatture – Principio di alternatività IVA/registro ex art. 40 D.P.R. n. 131/1986 – Unicità dell’operazione economica – Imposta in misura fissa.

L’assoggettamento a imposta di registro in misura fissa della cessione di credito che, all’esito dell’interpretazione dei contratti, risulti parte inscindibile di un’operazione finanziaria rilevante ai fini IVA ancorché esente, in applicazione del principio di alternatività.

La Corte ha accolto il ricorso di un istituto di credito, cassando con rinvio la sentenza che aveva qualificato l’operazione come apertura di credito assistita da autonoma cessione in garanzia, assoggettandola a imposta proporzionale di registro, senza fare compiuta applicazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1363 e 1369 c.c. Richiamando la giurisprudenza unionale sull’unicità della prestazione economica indissociabile (CGUE, C-71/18, KPC Herning; C-801/19, Franck; C-208/15, Stock ’94), la Corte ha affermato che, ove la cessione dei crediti risulti parte integrante e inscindibile dell’operazione finanziaria e non un autonomo negozio con distinta causa di garanzia, essa rientra nel campo di applicazione dell’IVA, ancorché esente ex art. 10, comma 1, n. 1), del D.P.R. n. 633/1972, con conseguente operatività del principio di alternatività ex art. 40 del D.P.R. n. 131/1986 e assoggettamento dell’atto a registro in misura fissa.

È stato enunciato conforme principio di diritto, demandando al giudice del rinvio la qualificazione dell’operazione secondo i criteri legali di interpretazione. La pronuncia richiama Cass. n. 25267/2020 sull’operatività dell’alternatività anche per le operazioni esenti, distinguendo la fattispecie da quelle decise da Cass. n. 16417/2015 e n. 1820/1992.

Link: https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260723/snciv@s50@a2026@n23901@tO.clean.pdf

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