ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Società in perdita sistematica – Finanziamenti soci – Utili occulti – Valutazione unitaria del quadro indiziario – Presunzioni di secondo grado.
La riqualificazione dei finanziamenti soci quali ricavi non dichiarati in presenza di perdita sistematica e di incapacità reddituale dei soci, e la necessaria valutazione complessiva e non atomistica degli elementi indiziari, con ammissibilità delle presunzioni di secondo grado.
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassando la sentenza che aveva escluso la natura di ricavi occulti dei finanziamenti infruttiferi erogati dai soci e dalle società partecipate, tutte in perdita sistematica e prive di capacità reddituale, limitandosi a constatare la tracciabilità dei versamenti e a ridimensionare i profili di incongruità rispetto agli studi di settore e le irregolarità contabili, senza valutare l’intero compendio indiziario offerto dall’Ufficio. La Corte ha ribadito che gli elementi indiziari devono essere apprezzati non atomisticamente, bensì nella loro sintesi, potendo ciascuno rafforzarsi e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento, e che la legittimità del finanziamento soci opponibile al Fisco esige la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili, in tempi coerenti con l’andamento finanziario del periodo, in difetto della quale l’erogazione va ritenuta re-immissione in azienda di utili occulti.
Di particolare rilievo nomofilattico è la precisazione secondo cui nel sistema processuale non vige alcun divieto di presunzioni di secondo grado (praesumptio de praesumpto), non essendo tale divieto riconducibile né agli artt. 2727 e 2729 c.c. né ad altra norma, ben potendo il fatto noto accertato in via presuntiva costituire la premessa di un’ulteriore inferenza idonea a fondare l’accertamento del fatto ignoto.
La pronuncia richiama Cass. n. 8115/2025, n. 17322/2021, n. 16904/2025 e n. 14788/2024.