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Giurisprudenza tributaria di legittimitàOrdinanza

Cass. civ., Sez. V, Ord. 8 luglio 2026, n. 22913

DIRITTO PROCESSUALE TRIBUTARIO – Interruzione del processo – Riassunzione ex art. 43 D.Lgs. n. 546/1992 – Deposito dell’istanza di trattazione – Onere di comunicazione a carico della segreteria –…

8 luglio 2026a cura di Edoardo Ferragina1 min di lettura

DIRITTO PROCESSUALE TRIBUTARIO – Interruzione del processo – Riassunzione ex art. 43 D.Lgs. n. 546/1992 – Deposito dell’istanza di trattazione – Onere di comunicazione a carico della segreteria – Estinzione – Esclusione.

La natura officiosa della prosecuzione del processo tributario interrotto e l’irrilevanza della notifica dell’istanza di riassunzione alle controparti, gravando sulla segreteria l’onere di comunicare la data della nuova udienza.

La Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza che aveva dichiarato l’estinzione del giudizio per la mancata notifica alle controparti dell’istanza di riassunzione, pur tempestivamente depositata entro sei mesi dalla declaratoria di interruzione. È stato valorizzato il peculiare carattere di ufficiosità della prosecuzione del processo tributario interrotto, disciplinato dall’art. 43, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, per cui il Presidente, esaminata l’istanza, fissa l’udienza di trattazione e la segreteria provvede alla comunicazione di cui all’art. 31, con conseguente inoperatività del rinvio all’art. 1, comma 2, del medesimo decreto e della disciplina propria del processo civile, connotata da più accentuata natura dispositiva.

È stato enunciato il seguente principio di diritto: «nel contenzioso tributario la riassunzione del processo interrotto avviene con il deposito dell’istanza di trattazione al presidente della sezione, da effettuarsi nel termine di sei mesi dal provvedimento che dichiara l’interruzione, gravando sulla segreteria della commissione tributaria l’onere di comunicare alle parti la data della nuova udienza; pertanto, la mancata notifica, da parte dell’istante, dell’istanza di riassunzione non determina l’estinzione del processo».

La decisione si pone in continuità con Cass. n. 4071/2015, n. 25363/2018, n. 12672/2015 e n. 11661/2021.

Link: https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260708/snciv@s50@a2026@n22913@tO.clean.pdf

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