IMPUGNAZIONI – Errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. – Litisconsorzio necessario nei confronti dell’agente della riscossione – Inammissibilità del ricorso per cassazione.
E’ inammissibile il ricorso per cassazione che denunci un errore di percezione degli atti processuali, anziché un’erronea valutazione giuridica, da farsi valere esclusivamente con il rimedio della revocazione.
La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso con cui il contribuente contestava l’affermazione del giudice d’appello secondo cui non sarebbe stata depositata la prova della notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione. Tale censura, lamentando un contrasto tra la rappresentazione della sentenza e la realtà degli atti di causa non controversa tra le parti, integra un errore di percezione riconducibile al vizio revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c. e non è pertanto denunciabile in sede di legittimità.
La pronuncia, richiamando Cass., Sez. U., n. 5303/1997 e Cass. n. 27555/2011, ribadisce la rigorosa linea di demarcazione tra errore percettivo, sindacabile solo con la revocazione, ed errore di giudizio o di interpretazione giuridica, proprio del sindacato di legittimità.