IMPOSTA DI REGISTRO – Giudizio di rinvio – Preclusioni derivanti dal giudicato implicito – Determinazione del valore sulla base della normativa di riforma fondiaria.
L’intangibilità della pronuncia di cassazione e il divieto, per il giudice del rinvio, di riesaminare profili non investiti dal ricorso originario, anche se rimasti formalmente assorbiti, nonché l’esclusione dell’accertamento di maggior valore per gli atti di assegnazione di terreni soggetti a regimi di riforma fondiaria.
La Corte ha rigettato il ricorso erariale rilevando che le censure relative alla destinazione urbanistica del terreno non erano mai state oggetto di un autonomo motivo nel primo giudizio di cassazione, sicché il loro riesame in sede di rinvio avrebbe rimesso in discussione gli effetti della pronuncia rescindente, in contrasto con il principio della sua intangibilità. Nel merito, la Corte ha altresì confermato che gli atti di assegnazione e vendita di terreni operati dalla Regione in attuazione della normativa di riforma fondiaria (L.R. Puglia n. 20/1999) soggiacciono all’imposta proporzionale di registro sul prezzo di assegnazione legislativamente predeterminato, restando esclusa la possibilità di accertamento in rettifica sulla base del valore venale di mercato.
La decisione si pone in continuità con il consolidato orientamento delle Sezioni Unite (Cass. nn. 734 e 2024 del 1989) sull’assoggettabilità dei trasferimenti di riforma fondiaria al regime di favore, estendendone l’applicazione, per identità di ratio costituzionale (art. 44 Cost.), alla disciplina regionale pugliese.