RISCOSSIONE – Impugnazione dell’estratto di ruolo – Art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973 – Interesse ad agire – Ius superveniens – Applicabilità ai giudizi pendenti.
Risulta inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo per debiti tributari in assenza della dimostrazione, da parte del contribuente, di una delle specifiche ipotesi di pregiudizio previste dall’art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973, applicabile anche ai giudizi pendenti.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, rilevando d’ufficio il difetto di interesse ad agire del contribuente che aveva impugnato l’estratto di ruolo relativo a cartelle per debiti tributari senza documentare, neppure in sede di legittimità, di versare in una delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 (introdotto dall’art. 3-bis D.L. n. 146/2021 e successivamente ampliato dal D.Lgs. n. 110/2024). La Corte ha ribadito che tale disposizione si applica anche ai processi pendenti, in quanto specifica l’interesse alla tutela immediata, e che la sua assenza non comporta un difetto di tutela per il contribuente, residuando la via dell’impugnazione indiretta dell’atto esecutivo successivo.
La pronuncia recepisce i principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 26283/2022 e n. 12459/2024 e dalla Corte costituzionale n. 190/2023, nonché, sul piano del giudicato implicito, l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 24172/2025.