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Giurisprudenza tributaria di legittimitàOrdinanza

Cass. civ., Sez. V, Ord. 18 giugno 2026, n. 20694

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Indagini bancarie – Autorizzazione ex art. 32 D.P.R. n. 600/1973 – Interpretazione convenzionalmente orientata – Inutilizzabilità delle prove

18 giugno 2026a cura di Edoardo Ferragina2 min di lettura

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Indagini bancarie – Autorizzazione ex art. 32 D.P.R. n. 600/1973 – Interpretazione convenzionalmente orientata – Inutilizzabilità delle prove.


L’interpretazione evolutiva, alla luce della sentenza della Corte EDU Ferrieri e Bonassisa c. Italia, della funzione organizzativa dell’autorizzazione alle indagini bancarie e l’inutilizzabilità delle risultanze acquisite in assenza di un contenuto minimo idoneo a renderne verificabili presupposti, oggetto e limiti.


La Suprema Corte ha accolto il ricorso del contribuente, affermando che, sebbene l’autorizzazione prevista dall’art. 32, comma 1, n. 7, del D.P.R. n. 600/1973 conservi natura di atto endoprocedimentale non soggetto, in via generale, a un autonomo obbligo motivazionale, il sopravvenuto quadro convenzionale ed eurounitario, segnatamente la sentenza della Corte EDU dell’8 gennaio 2026, Ferrieri e Bonassisa c. Italia, impone un’interpretazione evolutiva che esige, quale titolo dell’ingerenza nei dati bancari, un contenuto minimo idoneo a rendere verificabili, anche ex post, i presupposti, l’oggetto e i limiti dell’accesso. Le movimentazioni bancarie acquisite in difetto di tali requisiti non possono trovare ingresso nel giudizio, dovendo la valutazione del quadro indiziario essere rieditata con la loro espunzione.

La decisione, richiamando la giurisprudenza della CGUE (Grande Camera, 6 ottobre 2020, cause C-245/19 e C-246/19) e i propri precedenti in materia di accesso domiciliare (Cass. nn. 32101/2018, 25049 e 25050/2025), armonizza il diritto vivente interno con le garanzie sovranazionali in materia di tutela della riservatezza finanziaria.

Link: https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260618/snciv@s50@a2026@n20694@tO.clean.pdf


9. Cass. civ., Sez. V, Sent. 18 giugno 2026, n. 20673

IMPOSTA DI REGISTRO – Risoluzione anticipata di locazione di immobile urbano strumentale – Art. 17, comma 3, D.P.R. n. 131/1986 – Rimborso – Specialità rispetto all’art. 28.

L’applicabilità del regime speciale di rimborso previsto per la risoluzione anticipata dei contratti di locazione di immobili urbani pluriennali, in luogo della generale disciplina della risoluzione contrattuale, anche in relazione a un padiglione fieristico qualificabile come unità immobiliare urbana.


La Suprema Corte, decidendo congiuntamente i ricorsi riuniti della società Porto Antico di Genova e del Comune di Genova, ha affermato che il contratto di locazione di un padiglione fieristico, risolto anticipatamente per la grave crisi finanziaria della conduttrice, ricade nella nozione di immobile urbano di cui all’art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 131/1986, norma speciale che attribuisce al conduttore il diritto al rimborso dell’imposta di registro versata anticipatamente per l’intera durata del rapporto, in relazione alle annualità successive alla risoluzione. Tale disciplina prevale, per specialità, sulla regola generale dettata dall’art. 28 del medesimo decreto per la risoluzione dei contratti, con conseguente applicazione dell’imposta in misura fissa anziché proporzionale sulla somma restituita dal Comune.

La pronuncia estende alla locazione di beni immobili strumentali i principi già affermati dalla Suprema Corte in tema di concessioni demaniali (Cass. nn. 26636/2022 e 7996/2025), valorizzando il rapporto di specialità tra l’art. 17 e l’art. 28 del TUR (Cass. n. 13197/2025).

Link: https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260618/snciv@s50@a2026@n20673@tS.clean.pdf

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