IVA E IRAP – Interposizione illecita di manodopera – Distinzione dall’appalto genuino – Indici sintomatici – Nullità della motivazione per omesso esame degli elementi indiziari.
I criteri distintivi tra appalto genuino e illecita somministrazione di manodopera negli appalti labour intensive, fondati sull’effettivo esercizio del potere direttivo e sull’assunzione del rischio d’impresa, e la nullità della sentenza per omesso esame del quadro indiziario complessivo.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassando la sentenza che aveva escluso la natura fittizia dei contratti di appalto stipulati tra un consorzio di servizi logistici e cooperative di lavoro, limitandosi a un generico richiamo alla coincidenza soggettiva tra gli organi amministrativi, senza esaminare l’articolato compendio indiziario offerto dall’Ufficio (assenza di autonomia organizzativa, condivisione di sede, omissione sistematica degli adempimenti fiscali, genericità delle fatture). La Corte ha ribadito che la distinzione tra appalto genuino e somministrazione illecita si fonda sulla concorrenza dei requisiti di assunzione del rischio d’impresa e di effettivo esercizio del potere direttivo e organizzativo da parte dell’appaltatore, con la precisazione che negli appalti labour intensive tale requisito si sostanzia soprattutto nell’esercizio concreto del potere direttivo sui lavoratori.