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Giurisprudenza tributaria di legittimitàOrdinanza

Cass. civ., Sez. V, Ord. 19 maggio 2026, n. 14949

DIRITTO PROCESSUALE TRIBUTARIO – Avviso di trattazione – Termine di trenta giorni ex art. 31 D.Lgs. n. 546/1992 – Specificità dei motivi d’appello – Riproposizione delle censure di primo grado

19 maggio 2026a cura di Edoardo Ferragina1 min di lettura

DIRITTO PROCESSUALE TRIBUTARIO – Avviso di trattazione – Termine di trenta giorni ex art. 31 D.Lgs. n. 546/1992 – Specificità dei motivi d’appello – Riproposizione delle censure di primo grado.


La nullità insanabile della decisione adottata a seguito di comunicazione dell’avviso di trattazione con preavviso inferiore ai trenta giorni liberi, e l’ammissibilità dell’appello che riproponga, in contrapposizione alla sentenza di primo grado, le medesime censure già formulate.


La Suprema Corte ha accolto il ricorso del contribuente, ribadendo che la comunicazione della data di udienza con un preavviso di soli quattordici giorni liberi, in violazione del termine di trenta giorni stabilito dall’art. 31 del D.Lgs. n. 546/1992, determina la nullità della decisione comunque pronunciata, quale essenziale garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio. La Corte ha inoltre censurato la statuizione di inammissibilità degli ulteriori motivi di appello, ritenuti dal giudice di merito una mera riproposizione delle censure di primo grado: nel processo tributario, connotato da effetto devolutivo pieno, tale riproposizione, in contrapposizione alle argomentazioni della sentenza impugnata, assolve compiutamente l’onere di specificità di cui all’art. 53 D.Lgs. n. 546/1992.

La decisione si pone in continuità con Cass. n. 28843/2017 quanto al termine dilatorio, e con Cass. nn. 1200/2016, 24641/2018 e 32838/2018 quanto alla specificità dei motivi d’appello.


Link: https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260519/snciv@s50@a2026@n14949@tO.clean.pdf

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