DIRITTO PROCESSUALE TRIBUTARIO – Trattazione congiunta di fase cautelare e merito – Comunicazione dell’udienza ex art. 31 D.Lgs. n. 546/1992 – Nullità per violazione del contraddittorio.
L’illegittimità della decisione di merito assunta nell’ambito dell’udienza fissata per la sola trattazione dell’istanza cautelare, in assenza di previa comunicazione dell’udienza di merito e del consenso di tutte le parti.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso della Regione Veneto, affermando che, sebbene il giudice tributario possa legittimamente trattare congiuntamente la fase cautelare e quella di merito, tale trattazione unitaria, in assenza di una preventiva comunicazione dell’udienza di trattazione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 546/1992, è consentita solo con il consenso di tutte le parti, pena la lesione del diritto di difesa e del contraddittorio. Nella specie, la commissione regionale aveva definito il giudizio nel merito all’esito dell’udienza fissata unicamente per la trattazione dell’istanza di sospensione, senza la previa comunicazione dell’udienza di merito né l’acquiescenza di tutte le parti.
La pronuncia, pur richiamando Cass. n. 1149/2025 quanto alla possibilità di trattazione congiunta delle due fasi, ne delimita l’ambito applicativo subordinandola al rispetto degli obblighi informativi di cui all’art. 31, enunciando un principio di diritto in tal senso.