RISCOSSIONE – Notificazione delle cartelle di pagamento a mezzo posta privata – Liberalizzazione parziale del servizio postale – Nullità e non inesistenza della notifica.
La validità, quale mera nullità sanabile e non inesistenza, della notificazione delle cartelle di pagamento eseguita da operatore postale privato nel periodo intercorrente tra la liberalizzazione parziale del 2011 e quella integrale del 2017.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, censurando la decisione di merito che aveva dichiarato l’inesistenza della notifica di cartelle di pagamento eseguita, nel 2015 e nel 2017, per il tramite di un operatore postale privato (Nexive S.p.a.). La Corte ha richiamato l’evoluzione normativa della riserva postale, dal D.Lgs. n. 261/1999, come modificato dal D.Lgs. n. 58/2011, fino alla completa liberalizzazione disposta dalla L. n. 124/2017, e ha affermato che, per le notificazioni di atti sostanziali tributari (diversi dagli atti giudiziari e dalle violazioni del codice della strada), il vizio dell’assenza di titolo abilitativo specifico dell’operatore privato in tale periodo intermedio integra una mera nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo, e non un’inesistenza della notificazione.
La pronuncia, richiamando Cass., Sez. U., n. 8416/2019 e Cass. n. 1357/2022, distingue la fattispecie da quella, relativa agli atti processuali, decisa dalle Sezioni Unite n. 299/2020, riservata alla notificazione di atti giudiziari.
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