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La CGUE si pronuncia sugli aggiustamenti di transfer pricing e l’IVA nel caso Stellantis

maggio 2026a cura di Piergiorgio Valente2 min di lettura

La Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata nel caso Stellantis Portugal (Causa C-603/24), affrontando il tema del trattamento IVA degli aggiustamenti di transfer pricing relativi a cessioni infragruppo di beni. La controversia riguardava una società portoghese distributrice di veicoli appartenente al gruppo General Motors, la quale acquistava autoveicoli da produttori affiliati per successivamente rivenderli a concessionari indipendenti operanti in Portogallo. Nell’ambito della transfer pricing policy adottata dal gruppo, venivano effettuati periodici aggiustamenti a debito e a credito al fine di garantire al distributore il conseguimento di un margine operativo predeterminato.

L’amministrazione fiscale portoghese riteneva che tali aggiustamenti dovessero essere qualificati come corrispettivo di servizi resi dal distributore ai produttori affiliati, in particolare con riferimento alle attività di garanzia e riparazione svolte nell’ambito della rete distributiva. Il giudice nazionale ha pertanto sottoposto alla Corte la questione se tali rettifiche potessero rientrare nella nozione di “prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso” ai sensi della Direttiva IVA.

Nella propria decisione, la Corte ha escluso che gli aggiustamenti di transfer pricing costituiscano il corrispettivo di una distinta prestazione di servizi. La CGUE ha richiamato il consolidato principio secondo cui una prestazione imponibile ai fini IVA presuppone l’esistenza di un direct link tra il servizio fornito e la remunerazione percepita, nell’ambito di un rapporto giuridico caratterizzato da obbligazioni reciproche.

Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha osservato che gli accordi contrattuali intercorrenti tra le parti avevano ad oggetto principalmente la fornitura e il pricing dei veicoli e non prevedevano un obbligo autonomo del distributore di prestare servizi nei confronti dei produttori. Inoltre, gli aggiustamenti oggetto di controversia risultavano determinati sulla base di una pluralità di componenti di costo e spese operative, con la conseguenza che l’eventuale collegamento con le attività di garanzia e riparazione appariva meramente indiretto.

La Corte, tuttavia, non si è espressamente pronunciata sulla possibile qualificazione di tali aggiustamenti come modifiche del corrispettivo relativo alle sottostanti cessioni di beni, rimettendo tale valutazione al giudice nazionale. Sotto questo profilo, la sentenza si presenta più circoscritta rispetto alle aspettative maturate in dottrina e tra gli operatori, poiché non introduce un framework interpretativo generale in materia di trattamento IVA degli aggiustamenti di transfer pricing nelle operazioni aventi ad oggetto beni.

La pronuncia conferma, in ogni caso, come il trattamento IVA delle rettifiche di transfer pricing continui a dipendere in misura significativa dalla struttura contrattuale adottata dalle parti e dalla concreta configurazione economico-giuridica dei rapporti infragruppo sottostanti.