TRIBUTI LOCALI – ICI/IMU – Aree edificabili vincolate – Valore venale in comune commercio – Sanzioni amministrative tributarie – Continuazione e cumulo giuridico.
La persistenza della natura edificabile delle aree soggette a vincoli urbanistici di destinazione pubblica ai fini ICI/IMU e l’estensione dell’istituto della continuazione ex art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997 a violazioni concernenti tributi diversi della medesima indole.
La Suprema Corte ha espresso due rilevanti principi di diritto:
In tema di imposte dogate sugli immobili (ICI/IMU), l’inclusione di un’area in una zona destinata dallo strumento urbanistico generale (PRG, PAT o PI) a servizi pubblici o a “verde attrezzato” non esclude l’oggettivo carattere edificabile della stessa, ma incide esclusivamente sulla determinazione del valore venale del bene, da valutarsi in concreto in base alla maggiore o minore attualità delle potenzialità edificatorie consentite.
In materia di sanzioni amministrative tributarie, ai sensi dell’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472 del 1997 (ratione temporis vigente), l’istituto del cumulo giuridico per violazioni della stessa indole commesse in periodi d’imposta diversi trova applicazione anche tra illeciti concernenti tributi strutturalmente differenti (nella specie, ICI ed IMU) , qualora gli stessi presentino profili di sostanziale identità sotto il profilo oggettivo, soggettivo e della ratio impositiva, palesando una linea di ideale continuità normativo-dichiarativa.
Interessante è il rilievo nomofilattico circa l’autonomia precettiva del comma 5 dell’art. 12 rispetto alla fattispecie della progressione ex comma 2 del medesimo articolo: mentre la progressione richiede un nesso finalistico di incidenza sul medesimo imponibile nell’arco del medesimo periodo d’imposta, la continuazione pluriennale si fonda sulla ripetizione della condotta illecita generata dalla mancata percezione della propria antigiuridicità, interrotta solo dalla formale constatazione della violazione. La Corte dà conto, infine, che lo ius superveniens introdotto dal D.Lgs. n. 87 del 2024 circoscriverà, dal 1° gennaio 2027, l’ambito applicativo del cumulo, escludendo siffatta estensione analogica.