SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE – Cause di non punibilità – Obiettiva incertezza normativa – Rilevabilità d’ufficio – Esclusione – Onere di allegazione.
Il divieto di applicazione d’ufficio dell’esimente dell’obiettiva incertezza normativa in materia sanzionatoria tributaria e la violazione del principio della domanda ex art. 99 c.p.c.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, statuendo che il potere delle Corti di giustizia tributaria di dichiarare l’inapplicabilità delle sanzioni amministrative in presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme violate – ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 del D.Lgs. n. 546/1992, 6, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997 e 10, comma 3, della Legge n. 212/2000 – non è esercitabile d’ufficio dal giudicante. L’attivazione di tale causa di non punibilità postula necessariamente la tempestiva formulazione di una domanda di parte nel ricorso di primo grado, nonché l’assolvimento dell’onere di allegazione in capo al contribuente, al quale spetta indicare gli elementi positivi di confusione interpretativa che abbiano reso oggettivamente difficoltoso il coordinamento delle disposizioni normative.
La pronuncia consolida l’orientamento maggioritario e tradizionale della Sezione Tributaria (Cass. n. 22890/2006; Cass. n. 7502/2009; Cass. n. 17195/2019; e la recente Cass. n. 3466/2026), superando e isolando il contrario e recente precedente costituito dall’ordinanza n. 2624/2024, che ammetteva una parziale rilevabilità d’ufficio dell’esimente.