TRIBUTI LOCALI – TARES/TARI – Strutture ricettive (Villaggi turistici) – Assimilazione tariffaria ad alberghi con ristorazione – Attività stagionale – Riduzioni d’imposta – Oneri probatori.
La legittimità dell’assimilazione tariffaria dei villaggi turistici alla categoria degli alberghi-ristoranti ai fini TARES/TARI e i limiti temporali dell’esenzione per uso stagionale in assenza di licenza non annuale.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della società contribuente, confermando la legittimità dell’avviso di pagamento TARES emesso dal Comune. È stato stabilito che, nell’esercizio della potestà regolamentare in materia di tributi sui rifiuti (TARSU, TARES, TARI), i Comuni godono di ampia discrezionalità tecnica e politica nella classificazione delle categorie tariffarie. È del tutto coerente la riconduzione della fattispecie non tipizzata dei “villaggi turistici” nella categoria degli “alberghi con ristorazione”, operando per categoria e non per analogia, stante la medesima attitudine quantitativa alla produzione di rifiuti e l’omogeneità della vocazione turistico-ricettiva. Viene altresì riaffermato che l’uso stagionale di fatto dell’immobile, derivante da scelte soggettive dell’operatore o dal possesso di una licenza annuale con chiusura temporanea, non configura un’ipotesi di “obiettiva impossibilità di utilizzo”, presupponendo il diritto a riduzioni tariffarie superiori l’esplicito possesso di una licenza stagionale e la previa denuncia all’ente locale.
La decisione si adegua all’orientamento consolidato della Sezione Quinta (Cass. n. 1003/2023; Cass. n. 5504/2023; Cass. n. 17092/2021) e recepisce i canoni interpretativi eurounitari espressi dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenze 24 giugno 2008, causa C-188/07, e 16 luglio 2009, causa C-254/08), i quali legittimano criteri di riparto dei costi del servizio basati sulla capacità produttiva potenziale calcolata in funzione delle superfici e della destinazione d’uso.
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