PROVE – Processo tributario – Disconoscimento di copia fotostatica ex art. 2719 c.c. – Avviso di ricevimento a mezzo posta – Mancata produzione dell’originale – Querela di falso – Esclusione.
La perdita dell’efficacia di atto pubblico della copia fotostatica dell’avviso di ricevimento a seguito di rituale e specifico disconoscimento della sottoscrizione ed esonero dall’onere di proposizione della querela di falso in assenza dell’originale.
La Sezione Quinta ha enunciato il seguente principio di diritto: la fotocopia dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato, ove sia oggetto di rituale e tempestivo disconoscimento ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c., viene privata della presunzione di autenticità e dell’efficacia di atto pubblico ex art. 2700 c.c.. Ne consegue che la mancata produzione in giudizio del documento originale ad opera del soggetto notificante (nella specie, l’agente della riscossione) esonera la parte che ha operato il disconoscimento dall’onere di proporre la querela di falso avverso la mera copia fotostatica , gravando sulla controparte l’attivazione della procedura di verificazione del documento ovvero l’offerta di elementi probatori alternativi aliunde deducibili.
La decisione corregge un errore interpretativo frequente nei giudici di merito, i quali estendono acriticamente l’obbligo della querela di falso (sancito dalle Sezioni Unite n. 9962/2010 e confermato da Cass. n. 16640/2025 per l’ipotesi di contestazione della firma su documenti originali) alle produzioni in copia semplice. Il Collegio si pone in consapevole continuità con il principio espresso da Cass. n. 2482/2020.