ACCERTAMENTO AUTOMATIZZATO – Controllo ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 – Omessa presentazione della dichiarazione – Onere della prova – Prova presuntiva – Requisito di gravità.
L’illegittimità del ricorso al controllo automatizzato in assenza di prova della previa presentazione della dichiarazione dei redditi: insussistenza dei caratteri di gravità e precisione della presunzione desunta dal contenuto estrinseco della cartella esattoriale.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso del contribuente, cassando la decisione della CTR che aveva ritenuto provata la presentazione della dichiarazione dei redditi sulla base di un ragionamento presuntivo fondato sul mero rinvio, operato nel corpo della cartella di pagamento, a una pregressa comunicazione di irregolarità non versata in atti. È stato enunciato il principio per cui un documento proveniente dalla stessa parte che intende giovarsene (ovvero dal concessionario della riscossione) non può costituire elemento di prova in favore della stessa, né determinare un’inversione dell’onere probatorio, qualora la controparte contesti la sussistenza del fatto costitutivo della pretesa. Spetta esclusivamente all’Amministrazione Finanziaria, in virtù del principio dell’onere della prova ex art. 2697 c.c. e del criterio della vicinanza della prova, dimostrare l’avvenuta trasmissione telematica del Modello Unico, costituente il presupposto logico e giuridico indefettibile per l’attivazione della speciale procedura di liquidazione automatizzata ex artt. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis D.P.R. n. 633/1972.