IMPUGNAZIONI – Appello tributario – Specificità dei motivi ex art. 53 D.Lgs. n. 546/1992 – Riposizione delle censure di primo grado – Ammissibilità.
La natura devolutiva piena dell’appello tributario e i limiti della sanzione di inammissibilità per difetto di specificità dei motivi in ipotesi di riproduzione delle difese di prime cure.
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari (I.A.C.P.), cassando la pronuncia della CTR che aveva dichiarato inammissibile il gravame per difetto di specificità dei motivi. È stato statuito che la sanzione dell’inammissibilità prevista dall’art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992 deve essere interpretata in senso restrittivo, in armonia con l’art. 14 delle Preleggi, trattandosi di norma eccezionale limitativa del diritto di accesso alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.). Nel processo tributario, caratterizzato dall’effetto devolutivo pieno, la mera riproposizione in appello delle medesime censure sollevate nel ricorso introduttivo, ove espressa in contrapposizione all’impianto argomentativo della decisione della CTP investita nella sua interezza, assolve compiutamente all’onere di specificità d’impugnazione, senza che sia necessaria una rigida e formale confutazione testuale di ogni singolo passaggio della motivazione gravata. L’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 prescrive che l’atto di appello debba contenere, a pena di inammissibilità, “i motivi specifici dell’impugnazione”. La disposizione deve essere coordinata con l’art. 342 c.p.c., il quale, nel rito civile ordinario, impone requisiti di simmetria e contenuto analitico particolarmente stringenti in ordine alla delimitazione delle parti della sentenza modificate e delle violazioni di legge dedotte.