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Giurisprudenza tributaria di legittimitàOrdinanza

Cass. civ., Sez. V, Ord. 3 maggio 2026, n. 12378

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Notificazione per irreperibilità assoluta ex art. 60, lett. e), D.P.R. n. 600/1973 – Mutamento di indirizzo noto all’Ufficio – Invalidità – Appello – Principio…

3 maggio 2026a cura di Edoardo Ferragina2 min di lettura

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Notificazione per irreperibilità assoluta ex art. 60, lett. e), D.P.R. n. 600/1973 – Mutamento di indirizzo noto all’Ufficio – Invalidità – Appello – Principio dell’assorbimento e contumacia.

L’illegittimo ricorso alla procedura di notificazione per irreperibilità assoluta del contribuente in presenza di variazioni anagrafiche o professionali comunicate telematicamente e l’onere di riproposizione delle domande assorbite ex art. 56 D.Lgs. n. 546/1992 nei confronti dell’appellato contumace.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando la nullità della notificazione di due avvisi di accertamento eseguiti ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, sul rilievo che l’Amministrazione Finanziaria era a conoscenza dell’intervenuto trasferimento dello studio professionale del destinatario (liquidatore della società contribuente), in virtù di apposita dichiarazione di variazione dei dati ai fini IVA presentata in via telematica in data anteriore all’accesso del messo. Di conseguenza, l’utilizzo del rito degli irreperibili assoluti, in luogo delle forme ordinarie, configura una violazione di legge che inficia l’atto impositivo e determina l’invalidità derivata della cartella di pagamento. Sotto il profilo processuale, viene statuito che il giudice d’appello non può pronunciarsi sulle eccezioni di merito rimaste assorbite in primo grado qualora la parte vittoriosa sia rimasta contumace in secondo grado, gravando anche su quest’ultima l’onere di espressa riproposizione ex art. 56 del D.Lgs. n. 546/1992.

La pronuncia recepisce il consolidato orientamento nomofilattico (Cass. n. 22120/2025; Cass. n. 27061/2025; Cass. n. 9292/2021) che nega validità alle notifiche basate su formule prestampate e generiche del messo notificatore, prive dell’indicazione di adeguate e specifiche ricerche volte a verificare che il trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo all’interno del medesimo territorio comunale. Sul versante processuale, si uniforma all’indirizzo consolidato sul rigore dell’onere devolutivo ex art. 56 (Cass. n. 23500/2024; Cass. n. 305/2026).

L’elemento di maggiore interesse attiene al valore giuridico delle banche dati telematiche in possesso dell’anagrafe tributaria. La Corte sancisce l’impossibilità per l’Ufficio di invocare lo stato di ignoranza o l’irreperibilità oggettiva del contribuente laddove lo stesso abbia adempiuto agli oneri di comunicazione informativa previsti dalla normativa sostanziale. Il principio di buona fede e collaborazione che deve improntare i rapporti tra fisco e contribuente impone all’Amministrazione un onere di preventiva consultazione dei propri archivi digitali.

Link: https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260503/snciv@s50@a2026@n12378@tO.clean.pdf

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