Materia: IRPEF – Oneri deducibili – Assegno divorzile (Art. 10 TUIR)*
La natura giuridica del rimborso IRPEF erogato a favore dell’ex coniuge: divieto di deducibilità e salvaguardia del principio di simmetria fiscale tra erogante e percettore.
La Corte nega la deducibilità dell’onere assunto dal contribuente per tenere indenne l’ex coniuge dalla tassazione dell’assegno divorzile. Tale somma non è qualificabile come componente variabile dell’assegno, bensì come accollo di imposta altrui; la sua deduzione genererebbe un indebito "salto d’imposta", violando il sistema di tassazione dei trasferimenti periodici che impone l’imponibilità in capo al ricevente quale contraltare alla deducibilità in capo all’erogante.
L’arresto giurisprudenziale consolida l’interpretazione restrittiva dell’art. 10, comma 1, lett. c) del TUIR. La ratio risiede nella coerenza logica del sistema tributario: l’autonomia negoziale delle parti nei patti di divorzio non può alterare la base imponibile attraverso la creazione di oneri deducibili non previsti dalla legge. Si ribadisce la preminenza del principio di riserva di legge in materia di agevolazioni e deduzioni, escludendo estensioni analogiche a forme di integrazione economica che non partecipano della natura alimentare o perequativa dell’assegno.