Materia: Verifiche fiscali – Accesso domiciliare – Inutilizzabilità delle prove (D.P.R. 633/1972)
Presupposti di legittimità dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica per l’accesso ai locali adibiti ad abitazione: il sindacato del giudice tributario sulla gravità degli indizi e sulla motivazione dell’atto.
Il collegio di legittimità riafferma che l’accesso domiciliare, incidendo sul diritto fondamentale all’inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost.), richiede un provvedimento giudiziario sorretto da una motivazione congrua circa la sussistenza di "gravi indizi" di violazione. La carenza motivazionale o l’insussistenza dei presupposti fattuali determina l’inutilizzabilità in toto del materiale probatorio acquisito, vizio che si riflette sulla validità dell’atto impositivo conseguente.
La sentenza affronta la tensione tra la funzione inquisitoria tributaria e le libertà costituzionali. Viene confermato che la legittimità del procedimento amministrativo è condizione di validità del provvedimento finale. Si rileva una rigorosa applicazione del principio di proporzionalità: l’estensione della verifica a soggetti terzi (es. coniuge) o la perquisizione informatica indiscriminata senza nessi inferenziali specifici configura una lesione dei canoni del giusto processo, con conseguente espulsione della prova dal thema probandum.