Materia: Riscossione – Società di persone – Beneficium excussionis (Art. 2304 c.c.)
L’onere probatorio in ordine all’insufficienza del patrimonio sociale quale condizione per la riscossione verso il socio: operatività e limiti del beneficio di preventiva escussione.
In tema di responsabilità sussidiaria dei soci di S.n.c., la Corte precisa che l’Amministrazione finanziaria deve provare l’incapienza del patrimonio sociale (es. tramite la cancellazione dell’ente o verbali di pignoramento negativi). Qualora tale prova sia fornita, spetta al socio l’onere di indicare beni sociali sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi, pena l’escussione diretta del patrimonio personale del socio medesimo.
La pronuncia si allinea al dictum nomofilattico delle Sezioni Unite (sent. n. 28709/2020), disciplinando il riparto probatorio secondo i canoni dell’art. 2697 c.c.. Si osserva come l’estinzione della società semplifichi l’onere probatorio dell’Ufficio, degradando il beneficium excussionis a un’eccezione difficilmente esperibile, con potenziali frizioni rispetto al principio di effettività della tutela del coobbligato sussidiario.