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Giurisprudenza tributaria di legittimitàOrdinanza

Cass. civ., Sez. V, Ordinanza 1º aprile 2026, n. 8033

Materia: Avviso trattazione – Diritto alla difesa – Notificazione (Art. 31 D.Lgs. 546/92)

1 aprile 2026a cura di Edoardo Ferragina1 min di lettura

Materia: Avviso trattazione – Diritto alla difesa – Notificazione (Art. 31 D.Lgs. 546/92)

La tardività della notificazione dell’avviso di trattazione quale vizio invalidante della sentenza: il primato delle garanzie endoprocessuali sulla verità materiale del credito tributario.

La Corte accoglie il ricorso per violazione del contraddittorio, rilevando che la tardiva notifica dell’avviso di trattazione impedisce l’esercizio del diritto di difesa (deposito memorie e partecipazione all’udienza). Tale vizio procedurale comporta la nullità della sentenza di merito e il rinvio della causa, assorbendo ogni questione relativa alla fondatezza della pretesa impositiva o ad eventuali errori materiali del contribuente.

La decisione riafferma la natura rescindente del giudizio di legittimità in presenza di error in procedendo. Si sottolinea che nel giusto processo tributario la regolarità del rito è presidio ineludibile: l’efficienza della riscossione automatizzata non può mai giustificare la compressione dei termini a difesa, i quali hanno natura perentoria ai fini della validità dell’intero iter giudiziale.

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