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Giurisprudenza tributaria di legittimitàSentenza

Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 17/03/2026, n. 6266.\

Materia: Accertamento – Società estinta – Responsabilità del socio di secondo livello – Art. 36 DPR n. 602/1973

17 marzo 2026a cura di Edoardo Ferragina1 min di lettura

Materia: Accertamento – Società estinta – Responsabilità del socio di secondo livello – Art. 36 DPR n. 602/1973.

La responsabilità sussidiaria e solidale del socio "di secondo livello" per i debiti tributari della società partecipata estinta: la prevalenza della sostanza economica sullo schermo della personalità giuridica.

La Suprema Corte enuncia il principio di diritto secondo cui la responsabilità ex art. 36, comma 3, DPR n. 602/1973 e art. 2495 c.c. può estendersi al socio di secondo livello (socio della società socia) qualora l’ente intermedio si configuri come mero schermo rispetto alle persone fisiche beneficiarie finali. La prova della responsabilità risiede nella percezione, anche presuntiva in caso di ristretta base sociale, di utili extracontabili o attivi derivanti dalla liquidazione della società "madre".

Il decisum amplia l’ambito applicativo delle tutele erariali post-estinzione dell’ente, raccordando la normativa tributaria speciale con il regime civilistico della successione dei soci nei debiti sociali residui. Si valorizza il principio di trasparenza sostanziale nelle compagini a ristretta base partecipativa.

La Corte adotta un criterio di "divieto dell’abuso del diritto" di matrice costituzionale (art. 53 Cost.), impedendo che la stratificazione societaria diventi strumento di occultamento della capacità contributiva. La responsabilità del socio di secondo livello è definita "legale e autonoma", sebbene dipendente dall’esistenza del debito della società estinta.