Materia: Procedimento – Notificazione – Irreperibilità assoluta – Art. 60, lett. e), DPR n. 600/1973.
Il rigore istruttorio negli accertamenti preliminari alla notificazione per irreperibilità assoluta: nullità insanabile per difetto di attestazione delle ricerche specifiche nella relata del messo.
La validità della notifica eseguita ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e) DPR n. 600/1973 è subordinata all’espletamento di diligenti ricerche da parte del messo notificatore, le quali devono emergere analiticamente dalla relata. La mera attestazione formale di "vane ricerche" o l’uso di modelli prestampati non soddisfa l’onere istruttorio richiesto, determinando la nullità radicale dell’atto. Tale nullità non è sanabile per raggiungimento dello scopo qualora la conoscenza dell’atto avvenga oltre i termini di decadenza del potere impositivo.
La Corte consolida il distinguo tra irreperibilità "relativa" (art. 140 c.p.c.) e "assoluta", ribadendo che quest’ultima legittima il rito abbreviato solo in assenza di qualsiasi legame del contribuente con il territorio comunale.
La Suprema Corte impone un parametro di "ordinaria diligenza" che obbliga il messo di consultare non solo i registri anagrafici ma di raccogliere informazioni in loco. L’omissione di tale attività trasforma la notifica in un atto arbitrario, privo del necessario controllo giurisdizionale, in contrasto con il principio del giusto processo.