Materia: Riscossione – Definizione agevolata (Rottamazione-quater) – Estinzione del giudizio – Solidarietà passiva.
Natura ed effetti processuali della definizione agevolata ex L. n. 197/2022: il perfezionamento della fattispecie estintiva mediante il versamento della prima rata e l’estensione oggettiva del beneficio al coobbligato in solido non aderente.
Le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto interpretativo mediante il rinvio alla norma di interpretazione autentica (art. 12-bis D.L. n. 84/2025), chiariscono che il perfezionamento della definizione agevolata, ai fini dell’estinzione del giudizio, si realizza con il versamento della prima o unica rata. Tale effetto estintivo opera ex officio e determina l’inefficacia delle sentenze di merito non passate in giudicato. Sotto il profilo soggettivo, l’adesione di un singolo coobbligato libera anche i condebitori in solido non aderenti, in forza dell’unicità della prestazione dovuta e della ratio deflattiva dell’istituto.
La pronuncia si pone come cardine del sistema della "pace fiscale", raccordando la disciplina della riscossione coattiva con i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.). Il legislatore, attraverso la norma interpretativa, ha inteso stabilizzare il quadro ermeneutico, privilegiando una soluzione che evita stasi processuali sino al 2027 (termine dell’ultima rata). Si assiste al definitivo superamento dell’indirizzo che subordinava l’estinzione all’integrale adempimento del piano di rateazione. La Corte recepisce l’orientamento volto alla massima valorizzazione dell’impegno alla rinuncia, distinguendo nettamente tra l’effetto sostanziale dell’estinzione del debito (che richiede l’integrale pagamento) e l’effetto processuale dell’estinzione del giudizio.
Di rilievo è l’affermazione dell’estensione degli effetti al coobbligato non aderente. La Corte applica i principi della solidarietà passiva (art. 1292 c.c.), ritenendo che la definizione incida sulla prestazione in senso oggettivo. Ciò impedisce una frammentazione del rapporto d’imposta che risulterebbe distonica rispetto alla natura pubblicistica e unitaria dell’obbligazione tributaria.