Materia: Riscossione – Società in nome collettivo (S.n.c.) – Responsabilità dei soci – Beneficium excussionis.
L’operatività del beneficio di preventiva escussione (beneficium excussionis) nelle società di persone regolarmente costituite: riparto dell’onere probatorio tra Amministrazione e socio coobbligato.
Il socio di una società in nome collettivo (S.n.c.) può impugnare la cartella di pagamento eccependo la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale (art. 2304 c.c.). La Corte stabilisce che, per le società regolarmente costituite (S.n.c., S.a.s.), l’onere di provare l’insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale grava sull’Amministrazione creditrice. Solo qualora tale insufficienza risulti aliunde dimostrata (es. cancellazione della società), il creditore è esonerato da tale prova. Se l’Amministrazione non assolve all’onere probatorio sulla capienza dell’ente, il ricorso del socio deve essere accolto.
La pronuncia recepisce integralmente l’insegnamento nomofilattico delle Sezioni Unite (Sent. n. 28709/2020), riaffermando la distinzione tra la posizione del socio di società semplice (su cui grava l’onere di indicare i beni escutibili) e quello di S.n.c..
La decisione rafforza la tutela del socio come coobbligato sussidiario, impedendo all’Amministrazione di agire direttamente sul patrimonio personale del socio senza aver preventivamente esperito, o quantomeno documentato l’inutilità di, un’azione esecutiva nei confronti dell’ente.