Materia: TARSU/TIA – Onere probatorio – Principio di non contestazione – Accertamento induttivo comunale.
Limiti all’applicabilità del principio di non contestazione nel processo tributario e onere della prova in materia di esenzioni TARSU: l’autosufficienza della motivazione dell’atto impositivo rispetto alle difese del contribuente.
La Corte chiarisce che il principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) incontra un limite strutturale nel processo tributario: l’Amministrazione Finanziaria, a fronte dell’impugnazione, non è gravata da un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto già cristallizzato nell’atto impositivo. La difesa dell’atto impositivo da parte dell’ente impositore integra già di per sé la contestazione delle avverse prospettazioni. In materia di esenzioni e riduzioni (es. inutilizzabilità dei locali), l’onere probatorio grava integralmente sul contribuente, non potendo il giudice supplirvi mediante il potere di soccorso istruttorio o la consulenza tecnica d’ufficio se non in presenza di un’obiettiva incertezza non imputabile a negligenza della parte.
La pronuncia ribadisce la natura dell’atto impositivo come "fatto costitutivo" della pretesa preesistente al processo, differenziando la posizione dell’Amministrazione da quella di un attore in senso sostanziale nel processo civile.