Materia: Giurisdizione – Contributi a fondo perduto (Emergenza COVID-19) – Diniego – Competenze del Giudice Ordinario.
Il difetto di giurisdizione del giudice tributario in materia di contributi a fondo perduto “COVID-19”: la natura non tributaria del beneficio e l’insussistenza del giudicato implicito sulla giurisdizione nel rito tributario.
La Suprema Corte rileva il difetto di giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria in ordine alle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del diniego di contributi a fondo perduto (c.d. scarto telematico) previsti dalla normativa emergenziale. Viene ribadito che tali benefici non possiedono natura tributaria, con conseguente attribuzione della cognizione al Giudice Ordinario. Sotto il profilo processuale, si afferma che il difetto di giurisdizione del giudice tributario è rilevabile in ogni stato e grado del processo, non operando la preclusione del giudicato implicito prevista per il rito ordinario, stante l’espressa previsione dell’art. 3 del D.Lgs. n. 546/1992.
La decisione si inserisce nel solco tracciato dalle Sezioni Unite (Sent. n. 34851/2023), consolidando il perimetro della giurisdizione tributaria come limitata ai tributi e agli accessori, escludendo le misure di sostegno economico pur se gestite dall’Agenzia delle Entrate.
Il profilo di maggior interesse risiede nel coordinamento tra il principio di “ragionevole durata” e il potere di rilievo ufficioso della giurisdizione. La Corte chiarisce che la deroga al giudicato implicito risponde alla volontà del legislatore di preservare l’ordine costituzionale delle giurisdizioni in un ambito, quello tributario, connotato da una specialità di rito che non tollera estensioni analogiche a fattispecie di natura indennitaria o contributiva.