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Giurisprudenza tributaria di legittimitàSentenza

Cass. civ., Sez. V, Sentenza 16/12/2025, n. 32743

Esterovestizione societaria e libertà di stabilimento: i criteri di collegamento effettivo (place of effective management) quali indici di prevalenza sulla sede statutaria formale (Art. 73, comma 3,…

16 dicembre 2025a cura di Edoardo Ferragina1 min di lettura

Esterovestizione societaria e libertà di stabilimento: i criteri di collegamento effettivo (place of effective management) quali indici di prevalenza sulla sede statutaria formale (Art. 73, comma 3, D.P.R. n. 917/1986; Art. 4 Modello OCSE).

La Corte rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando che la localizzazione della residenza fiscale deve basarsi sul criterio sostanziale della "sede dell’amministrazione" intesa come "sede effettiva" (luogo di formazione della volontà imprenditoriale e di adozione delle decisioni strategiche). In ossequio al principio di libertà di stabilimento UE, la repressione dell’esterovestizione è legittima solo se colpisce costruzioni puramente artificiose prive di sostanza economica. Nel caso di specie, la presenza fisica degli amministratori, la tenuta della contabilità e lo svolgimento dei CDA all’estero (Lussemburgo) costituiscono indici sintomatici prevalenti rispetto al mero controllo societario o a flussi informativi di gruppo.

La Sentenza offre una rigorosa disamina dei rapporti tra normativa interna (art. 73 TUIR) e diritto unionale, confermando l’orientamento che vede nella "sede effettiva" il criterio dirimente per risolvere i conflitti di residenza (cd. tie-breaker rule). Di particolare pregio è l’analisi dogmatica che distingue tra la legittima pianificazione fiscale, tutelata dalla libertà di stabilimento, e l’abuso del diritto. La Corte elenca tassativamente gli indici sintomatici della residenza effettiva (luogo delle riunioni, residenza amministratori, disponibilità locali ecc.), sancendo che il mero coordinamento di gruppo non è sufficiente ad attrarre la residenza della controllata estera in Italia, se questa mantiene un’autonomia gestoria sostanziale. La pronuncia ribadisce la natura fattuale e non sindacabile in sede di legittimità dell’accertamento sulla "sostanza" dell’insediamento estero, purché congruamente motivato.