Accertamento analitico-induttivo e ricostruzione dei ricavi mediante percentuali di ricarico: limiti all’onere probatorio del contribuente e necessità di una valutazione complessiva degli elementi di congruità (Art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973).
La Suprema Corte accoglie il ricorso del contribuente, censurando l’operato dei giudici di merito che avevano onerato la parte privata non solo della prova dell’illogicità o incongruenza dei criteri adottati dall’Ufficio (nella specie, percentuali di ricarico applicate secondo il criterio della media ponderata), ma anche della dimostrazione quantitativa dell’esatta incidenza degli errori (sconti, saldi, merce obsoleta) sulla media calcolata. La Corte statuisce che, a fronte della deduzione di elementi specifici idonei ad inficiare la rappresentatività del campione o la logica del ricarico, il giudice deve valutare tali elementi ai fini della rideterminazione della pretesa, senza imporre al contribuente un onere probatorio "diabolico" o non previsto ex lege circa la misura esatta dell’incidenza.
La pronuncia si inserisce nel delicato filone giurisprudenziale relativo al riparto dell’onere della prova nel giudizio di impugnazione dell’accertamento analitico-induttivo. Sotto il profilo dogmatico, l’Ordinanza riafferma che la presunzione semplice, su cui si fonda la rettifica ex art. 39, comma 1, lett. d), deve possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza (art. 2729 c.c.). La decisione censura l’automatismo per cui, accertata l’inattendibilità parziale della contabilità, ogni ricostruzione dell’Ufficio divenga intangibile se non "smontata" analiticamente nel quantum dal contribuente. L’iter argomentativo valorizza il principio del libero convincimento e della valutazione equitativa o logica: una volta che il contribuente ha introdotto nel processo fatti storici (es. politiche di sconto, liquidazioni) idonei ad alterare la media ponderata del ricarico, il giudice non può rigettare la doglianza per la sola mancata quantificazione millimetrica dell’impatto, ma deve procedere a una rideterminazione che tenga conto della minor capacità contributiva emersa.