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Giurisprudenza tributaria di legittimitàOrdinanza

Cass. civ., Sez. V, Ordinanza 01/01/2026, n. 23

Responsabilità solidale e sostituzione tributaria: l’insussistenza della solidarietà del sostituito per le ritenute d’acconto operate ma non versate dal sostituto (Art. 35 D.P.R. n. 602/1973; Art. 64…

1 gennaio 2026a cura di Edoardo Ferragina1 min di lettura

Responsabilità solidale e sostituzione tributaria: l’insussistenza della solidarietà del sostituito per le ritenute d’acconto operate ma non versate dal sostituto (Art. 35 D.P.R. n. 602/1973; Art. 64 D.P.R. n. 600/1973).

In continuità con l’orientamento delle Sezioni Unite (sent. n. 10378/2019), la Corte ribadisce che, nel caso in cui il sostituto d’imposta abbia operato le ritenute d’acconto ma non le abbia versate all’Erario, il sostituito non è coobbligato in solido per il pagamento delle stesse. La responsabilità solidale prevista dall’art. 35 del D.P.R. n. 602/1973 opera esclusivamente nella duplice condizione che le ritenute non siano state versate e non siano state operate. L’effettuazione della ritenuta (la "operazione") libera il sostituito dall’obbligazione tributaria relativa all’acconto, trasferendo l’obbligo di versamento in via esclusiva sul sostituto.

La pronuncia conferma l’autonomia dell’obbligazione di versamento della ritenuta rispetto all’obbligazione tributaria principale. L’interpretazione letterale e sistematica dell’art. 35 citato impedisce di estendere la solidarietà al sostituito che abbia subito la decurtazione del corrispettivo (c.d. incidenza del prelievo).

In sintesi, si riafferma il principio per cui il sostituito è il soggetto passivo dell’imposta sul reddito, ma l’obbligazione di versamento dell’acconto grava sul sostituto in forza di un meccanismo di delegazione legale di pagamento. Se la provvista è stata trattenuta (ritenuta operata), il fenomeno della sostituzione si è perfezionato nella fase di prelievo, e il mancato riversamento all’Erario costituisce un inadempimento proprio ed esclusivo del sostituto.

Tale lettura è l’unica coerente con l’art. 22 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), che riconosce al contribuente il diritto allo scomputo delle ritenute subite, a tutela del divieto di doppia imposizione e del principio di capacità contributiva.