Limiti all’imposta di registro per enunciazione: il principio di autosufficienza dell’atto enunciante e il divieto di integrazione mediante elementi extratestuali (Art. 22 D.P.R. n. 131/1986).
La Corte afferma che l’applicazione dell’imposta di registro per enunciazione, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 131/1986, postula indefettibilmente che l’atto enunciato sia compiutamente identificato nell’atto enunciante, non solo nei suoi elementi soggettivi e causali, ma anche in quelli economici necessari alla determinazione della base imponibile. È pertanto illegittima la liquidazione dell’imposta qualora l’Amministrazione debba ricorrere a fonti esterne o indagini extratestuali (es. interpellando il notaio) per quantificare l’ammontare dell’operazione enunciata (nella specie, un finanziamento).
La pronuncia consolida il principio dell’autosufficienza dell’enunciazione. L’istituto di cui all’art. 22 T.U.R. non configura un potere di accertamento in senso tecnico, bensì una modalità di liquidazione basata sull’evidenza documentale "confessoria" contenuta nell’atto registrato.
Sotto il profilo teorico, la sentenza chiarisce che l’enunciazione presuppone che l’atto registrato contenga in sé tutti gli elementi costitutivi della fattispecie impositiva "emersa". Se l’atto enunciante è carente di elementi essenziali (come il quantum del finanziamento), manca il presupposto stesso per l’applicazione diretta dell’imposta di registro in sede di liquidazione.
L’eventuale integrazione aliunde dei dati mancanti trasformerebbe l’avviso di liquidazione in un avviso di accertamento "complementare", basato su un’istruttoria non compatibile con la tassazione cartolare tipica dell’imposta di registro. La decisione tutela la certezza dei rapporti giuridici e il principio di legalità, impedendo estensioni analogiche o presuntive della base imponibile in assenza di un dato testuale certo.