Dichiarazione della task force CFE ECJ sul caso C-601/23 della Corte di giustizia dell’Unione europea, Credit Suisse, relativo a ritenute alla fonte, perdite e territorialità

La task force CFE Tax Advisers Europe presso la Corte di giustizia dell’Unione europea ha pubblicato una dichiarazione di parere sulla causa C-601/23, Credit Suisse Securities (Europe) Ltd contro Diputación Foral de Bizkaia, in cui la Corte di giustizia dell’Unione europea ha esaminato se il rifiuto di rimborsare le ritenute alla fonte a una società non residente in perdita violi la libera circolazione dei capitali. Il parere analizza il ragionamento della Corte e riflette sulle più ampie implicazioni per il diritto tributario dell’UE.

La Corte di giustizia dell’Unione europea chiarisce il trattamento delle società non residenti in perdita nella decisione Credit Suisse sulle ritenute alla fonte

Il caso Credit Suisse Securities (Europe) Ltd contro Diputación Foral de Bizkaia (C-601/23) riguardava una società residente nel Regno Unito che riceveva dividendi da una società spagnola senza avere una stabile organizzazione in Spagna. In base alle norme nazionali, le società residenti potevano ottenere il rimborso della ritenuta alla fonte negli anni in cui registravano perdite; tale agevolazione non era disponibile per i non residenti. La Corte di giustizia dell’UE nella sua decisione ha confermato l’approccio adottato nella causa Sofina, stabilendo che la legislazione nazionale che non consente il rimborso della ritenuta alla fonte alle società non residenti in perdita può violare la libera circolazione dei capitali ai sensi dell’articolo 63 TFUE.

La Corte ha ritenuto che tale trattamento differenziale costituisse una restrizione alla circolazione dei capitali, in quanto tale da dissuadere gli investimenti tra gli Stati membri. La CGUE ha ritenuto che le situazioni dei contribuenti residenti e non residenti fossero oggettivamente comparabili in questo contesto, dato che entrambi erano soggetti a imposta sullo stesso tipo di reddito. La Corte ha ribadito che la possibilità di altri vantaggi fiscali, come un’aliquota di ritenuta più bassa in base a una convenzione sulla doppia imposizione, non compensa un trattamento meno favorevole per i non residenti.

Giustificazione e principi giuridici

Nel rispondere alle giustificazioni addotte dal giudice del rinvio e dai governi intervenuti, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha riconosciuto che l’obiettivo di garantire un’efficace riscossione delle imposte è legittimo, ma ha ritenuto che tale obiettivo non potesse giustificare il rifiuto di garantire la parità di trattamento alle società non residenti. La Corte ha osservato che la disponibilità di una cooperazione amministrativa tra gli Stati membri riduce il rischio di mancato pagamento. Analogamente, non sono state accettate le argomentazioni basate sulla salvaguardia di un’equa ripartizione dei diritti di imposizione e sul rischio di doppio utilizzo delle perdite, in quanto alle società residenti in situazioni comparabili era riservato un trattamento più favorevole. Anche la giustificazione basata sulla coerenza del sistema fiscale è stata ritenuta inapplicabile, in quanto la Corte non ha individuato un nesso diretto tra il vantaggio e il corrispondente onere fiscale.

Sebbene la decisione faccia riferimento a una giurisprudenza precedente, come quella relativa alla causa Futura, la sentenza non affronta direttamente l’applicazione del principio di territorialità né le condizioni alle quali devono essere prese in considerazione le perdite estere. La CFE osserva che non sono state fornite indicazioni specifiche sul fatto che la posizione in perdita di una società non residente debba essere valutata in base alla legislazione dello Stato di residenza, dello Stato di origine o di entrambi. Tale questione è attualmente oggetto di un rinvio pregiudiziale alla CGUE nella causa Société Générale.

Implicazioni e questioni aperte

Nella dichiarazione, CFE Tax Advisers Europe osserva che le implicazioni della sentenza Credit Suisse potrebbero estendersi oltre le ritenute alla fonte sui dividendi. Sebbene la decisione sia limitata ai fatti del caso, il ragionamento potrebbe essere rilevante per altri tipi di ritenute alla fonte o per la tassazione del reddito basata sulla fonte. La potenziale interazione con i regimi di tassazione dei gruppi potrebbe anche sollevare interrogativi su come i meccanismi nazionali di compensazione delle perdite dovrebbero applicarsi in scenari transfrontalieri, in particolare laddove sia consentita la compensazione dei profitti e delle perdite tra i membri del gruppo nazionale.

CFE Tax Advisers Europe osserva inoltre che la sentenza Credit Suisse non ha introdotto un nuovo ragionamento giuridico oltre a quello esposto nella causa Sofina e che la Corte non ha affrontato le più ampie questioni accademiche e pratiche sollevate in risposta a quella precedente decisione. La portata della giurisprudenza rimane da chiarire ulteriormente, in particolare per quanto riguarda il trattamento delle perdite e l’attuazione di meccanismi equivalenti per i contribuenti non residenti. La CFE continuerà a seguire da vicino gli sviluppi in questo settore.

Vi invitiamo a leggere la Dichiarazione e restiamo a vostra disposizione per qualsiasi domanda.